White list: obbligo di iscrizione non sussiste per attività marginali

Con la sentenza n. 9201 del 15 novembre 2024, il Consiglio di Stato, Sezione V, ha chiarito che l’obbligo di iscrizione nella white list prefettizia, previsto dall’art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012, non si applica qualora le attività elencate dalla normativa, seppur formalmente riconducibili ai settori a rischio di infiltrazioni mafiose, assumano un ruolo del tutto marginale rispetto al complesso delle lavorazioni oggetto di appalto.

Principio di equivalenza nelle procedure di gara

Il Tar Puglia, con la sentenza n. 1032 del 2024, ha ribadito che, salvo esplicita esclusione motivata, la richiesta di materiale originale da parte della stazione appaltante deve essere interpretata come inclusiva di materiale equivalente, censurando l’esclusione di un’offerta conforme alle caratteristiche tecniche richieste ma non formalmente qualificabile come “originale” e valorizzando il principio di equivalenza quale garanzia per la parità di trattamento e la concorrenza.

Esclusione da gara per file illeggibile e limiti del soccorso istruttorio

Il Consiglio di Stato ha confermato l’esclusione da una gara telematica di un concorrente che aveva presentato un file illeggibile, ribadendo i principi di autosufficienza e autoresponsabilità nella partecipazione a procedure telematiche. Il Collegio ha chiarito che il soccorso istruttorio non può sanare irregolarità che generano incertezza sul contenuto o sull’autore della documentazione.

Reciprocità e avvalimento nelle gare pubbliche: il principio di reciprocità come condizione per la partecipazione di operatori economici extracomunitari

La sentenza del T.A.R. per la Campania del 4 novembre 2024, n. 5876, stabilisce che la partecipazione di imprese extracomunitarie non aderenti all’Accordo sugli appalti pubblici (GPA) è preclusa nelle gare pubbliche italiane, anche attraverso il meccanismo dell’avvalimento.

Modifiche alle concessioni autostradali e principi europei

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza relativa al caso “Ponte Morandi”, ha chiarito che modifiche soggettive e oggettive a concessioni autostradali possono essere ammissibili senza nuova gara se rispettano i criteri dell’art. 43 della Direttiva 2014/23/UE, rimettendo al giudice nazionale la valutazione concreta sulla conformità al diritto europeo.