Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, con sentenza n. 158 del 28 ottobre 2024, ha trattato la questione dell’accesso alle informazioni nell’ambito di una procedura di gara per un appalto di servizi, in relazione alla protezione dei segreti commerciali e industriali. In particolare, la controversia riguardava la richiesta di accesso a documenti che un operatore aveva dichiarato essere coperti da segreto tecnico o commerciale, ritenendo che la loro divulgazione avrebbe compromesso la competitività nell’ambito della gara.

Il Tribunale ha stabilito che l’amministrazione può legittimamente escludere dall’accesso le informazioni che siano state specificamente indicate dall’offerente come riservate, a condizione che tale dichiarazione sia motivata e comprovata, con una chiara indicazione della rilevanza economica e della necessità di protezione delle stesse. In particolare, è stato evidenziato che le informazioni dichiarate come segreti commerciali o industriali devono riguardare elaborazioni e studi specialistici, di carattere tecnico o industriale, che possano essere applicati in una molteplicità di appalti e che abbiano il potenziale di differenziare il valore del servizio offerto solo qualora non siano accessibili ai concorrenti. 

Il Tribunale ha inoltre precisato che, ai fini della protezione delle informazioni riservate, è sufficiente che l’operatore fornisca una dichiarazione di segretezza che sia adeguatamente giustificata, senza la necessità di una formula predeterminata o di una deduzione puntuale di tutti i motivi di impugnazione, purché l’amministrazione possa verificare la validità e la pertinenza delle ragioni prospettate. La sentenza ha chiarito che la valutazione circa la sussistenza di un segreto commerciale o industriale è di competenza discrezionale dell’amministrazione, che deve operare una valutazione autonoma e motivata sulla base delle informazioni fornite, escludendo l’accesso solo laddove le ragioni addotte dall’offerente siano ritenute valide e congrue. In tal senso, la motivazione dell’interesse e della domanda di accesso non necessita di particolari formalità, purché siano sufficientemente chiari i motivi alla base della richiesta di esclusione delle informazioni riservate.

Pubblicato il 28/10/2024

  1. 00158/2024 REG.PROV.COLL.
  2. 00160/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2024, proposto da
– OMISSIS – a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valentina Lipari e Valentino Vulpetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Monte Zebio, n. 19;

contro

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Pisoni e Angela Colpi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’ufficio contenzioso in Trento, via Degasperi n. 79;

nei confronti

– OMISSIS -, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Miniero e Floriana Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

– del diniego parziale di accesso espresso dall’APSS resistente con le note prot. APSS 26/09/2024.0172928, prot. APSS 26/09/2024.0172931, prot. APSS 26/09/2024.0172937, prot. APSS 26/09/2024.0172942, aventi ad oggetto “Comunicazioni ai sensi degli artt. 36 e 90 del D.Lgs. 36/2023” in relazione alla procedura aperta, sopra soglia europea, per l’affidamento di servizi integrati di assistenza e manutenzione tecnica nella forma del “global service-full risk” delle attrezzature sanitarie in uso presso l’azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento. Gara telematica n.: 121063 – Codice CIG: – OMISSIS -;

– nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e comunque conseguente, ancorché di tenore sconosciuto;

e per la declaratoria

dell’obbligo dell’APSS Trento di consentire l’accesso integrale all’offerta avversaria, con il conseguente ordine nei confronti dell’Amministrazione di esibire i documenti di cui è stata chiesta l’ostensione entro un prefiggendo termine, dettando, ove occorra, le relative modalità.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di – OMISSIS – e dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con bando pubblicato l’8 novembre 2023, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (d’ora in poi APSS) ha reso nota l’indizione della gara per l’affidamento dei servizi integrati di assistenza e manutenzione tecnica, nella forma del “– OMISSIS –”, delle attrezzature sanitarie in uso presso la stessa, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’odierna ricorrente – OMISSIS – (d’ora in poi – OMISSIS -) ha partecipato alla procedura classificandosi al secondo posto con 95,63 punti, rispetto all’aggiudicataria – OMISSIS – (d’ora in poi – OMISSIS -), classificata al primo posto con 96,45 punti.

L’aggiudicazione è stata comunicata da APSS il 25 settembre 2024.

Nella medesima data la ricorrente Polyigon, non essendo stata allegata la documentazione al provvedimento di aggiudicazione, ha presentato domanda di accesso per poter conoscere gli atti di gara dell’aggiudicataria.

In data 26 settembre APSS ha inviato copia dell’offerta dell’aggiudicataria e delle giustificazioni prodotte per il giudizio di anomalia con oscurate ampie e numerose parti su motivata richiesta di – OMISSIS – perché contenenti segreti tecnici o commerciali, ovvero specifiche informazioni relative al know how aziendale.

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede l’accesso integrale alla predetta documentazione secondo il rito speciale previsto dall’art. 36 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con tre motivi.

Con il primo motivo lamenta la violazione degli articoli 35 e 36 del D.lgs. n. 36 del 2023 e degli articoli 3, 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’ingiustizia manifesta, il travisamento, il difetto di istruttoria, la carenza di motivazione e la motivazione apparente, in primo luogo perché la stazione appaltante, contravvenendo a quanto previsto dal citato art. 36 del D.lgs. n. 36 del 2023, non ha reso disponibile la documentazione contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione.

In secondo luogo, deduce la ricorrente, perché APSS ha compiuto degli oscuramenti talmente ampi da rendere in sostanza integralmente illeggibili i documenti, facendo proprie acriticamente le richieste formulate dalla controinteressata, senza svolgere alcuna valutazione circa la sussistenza o meno di effettive ragioni giustificatrici, e senza considerare che l’oscuramento deve essere considerato un’eccezione rispetto alla regola dell’accessibilità dei documenti, corollario del principio di trasparenza.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 98 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, perché in realtà nella fattispecie in esame non sono ravvisabili segreti tecnici e commerciali dato che la controinteressata si è limitata ad una mera dichiarazione in proposito, senza comprovare il proprio assunto, limitandosi ad affermare che intende evitare che eventuali concorrenti possano avvantaggiarsi dalla conoscenza delle soluzioni elaborate in base alla propria esperienza.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 36 del D.lgs. n. 36 del 2023, l’ingiustizia manifesta, il difetto di motivazione e di istruttoria, perché la richiesta ostensiva, giustificata dalla necessità di difendersi in giudizio, ai sensi dell’art. 35 del medesimo decreto legislativo, deve prevalere anche su eventuali segreti tecnici o commerciali, o su esigenze di riservatezza delle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta.

Si è costituita in giudizio APSS chiedendo la reiezione del ricorso.

La parte resistente sostiene di aver esaminato le ragioni poste a sostegno della richiesta di oscuramento formulate dalla controinteressata, e di aver convenuto sull’esigenza di ritenere prevalente l’interesse alla riservatezza della sua offerta e dei giustificativi elaborati per la verifica di congruità, per prevenire il rischio di divulgare informazioni il cui contenuto potrebbe consentire vantaggi competitivi per alcuni operatori partecipanti alla procedura, in un contesto in cui deve essere comunque garantito un rapporto di fiducia tra i concorrenti e la stazione appaltante, che comprende anche l’obbligo di non rendere noti dati riservati, ivi compreso il konw how.

Inoltre, prosegue APSS, la ricorrente non ha allegato alla domanda di accesso elementi idonei a dimostrare l’indispensabilità della conoscenza dei dati oscurati al fine di potersi difendere in giudizio.

Si è altresì costituita in giudizio la controinteressata – OMISSIS – eccependo la tardività del ricorso perché è stato notificato il dodicesimo giorno successivo alla comunicazione dell’aggiudicazione, e replicando nel merito alle censure proposte.

La controinteressata ha svolto delle argomentazioni del medesimo tenore di quelle proposte dall’Amministrazione resistente, insistendo sulla mancanza, nella domanda di accesso, di una motivazione che dimostri l’effettiva indispensabilità della conoscenza delle parti oscurate ai fini di un compiuto esercizio del diritto di difesa, non potendosi accogliere istanze meramente esplorative, e sulla necessità di mantenere riservato il patrimonio cognitivo e organizzativo dalla stessa utilizzato, capace di assicurarle un vantaggio rispetto ai concorrenti.

Infine – OMISSIS -, per dimostrare che è sempre necessaria un’operazione di bilanciamento tra gli opposti interessi coinvolti, cita la recente ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8278, con la quale è stato chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di chiarire se la normativa unionale deve essere interpretata nel senso di consentire al legislatore nazionale di riconoscere sempre come prevalente l’accesso agli atti essenziali alla tutela giurisdizionale senza consentire di svolgere un’operazione di bilanciamento con le esigenze di riservatezza dei segreti tecnici e commerciali.

Alla Camera di consiglio del 24 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare deve essere valutata l’eccezione di tardività sollevata dalla controinteressata, motivata con riferimento alla circostanza che il ricorso è stato notificato e depositato il dodicesimo giorno decorrente dall’avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione, anziché il decimo giorno come previsto dall’art. 36 del D.lgs. n. 36 del 2023.

L’eccezione è infondata.

L’Amministrazione resistente ha chiarito che la gara era stata avviata nel 2023 in un momento in cui non era già attiva la piattaforma di digitalizzazione dei contratti pubblici che avrebbe permesso, come previsto dagli articoli 36 e 90 del D.lgs. n. 36 del 2023, l’ostensione della documentazione di gara in modo contestuale alla comunicazione dell’aggiudicazione.

Nell’impossibilità tecnica di adempiere alla previsione della norma, l’Amministrazione ha reso conoscibili i documenti oscurati il 26 settembre 2024, data da cui decorre il termine di impugnazione di dieci giorni che, scadendo il giorno festivo di domenica 6 ottobre, deve ritenersi prorogato al primo giorno non festivo del 7 ottobre 2024, data nella quale sono state effettuate la notifica ed il deposito del ricorso.

La notifica ed il deposito del ricorso sono pertanto tempestivi.

Peraltro nel caso in esame il ricorso risulterebbe tempestivo anche facendo decorrere il termine per la notifica ed il deposito dal giorno della comunicazione dell’aggiudicazione del 25 settembre 2024, perché il decimo giorno scadeva di sabato e, ai sensi dell’art. 52, commi 3 e 5, cod. proc. amm., il termine deve comunque ritenersi prorogato di diritto al primo giorno non festivo di lunedì 7 ottobre 2024.

L’eccezione di tardività della proposizione del ricorso è pertanto infondata.

Il difensore della parte ricorrente nel corso della trattazione orale ha eccepito la tardività della costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente avvenuta in data 22 ottobre 2024, rispetto alla notifica del ricorso avvenuta il 7 ottobre 2024, dato che l’art. 36, comma 4, ultimo periodo del D.lgs. n. 36 del 2023, prevede che le parti intimate possano costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.

L’eccezione è infondata.

Nel rito ordinario l’art. 46 cod. proc. amm. prevede che le parti possano costituirsi in giudizio nel termine di sessanta giorni dalla notificazione nei loro confronti del ricorso.

Per giurisprudenza costante il termine di costituzione delle parti intimate stabilito dall’art. 46 cod. proc. amm., non ha carattere perentorio, ed è ammissibile la costituzione della parte sino all’udienza di discussione del ricorso salvo, nel caso di costituzione tardiva, il maturarsi delle preclusioni e delle decadenze dalle facoltà processuali di deposito di documenti e memorie ove siano decorsi i termini di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., di quaranta e di trenta giorni liberi prima dell’udienza ed il cui inutile decorso implica lo svolgimento di difese solamente orali (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 8 gennaio 2024, n. 113; T.R.G.A, Trento, 20 novembre 2023, n. 182; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 6 novembre 2023, n. 1399; Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2023, n. 1082).

Analogamente lo speciale rito previsto dall’art. 36, comma 4, del D.lgs. n. 36 del 2023, prevede che le parti intimate possano costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso, e al comma 7, per quanto concerne la procedura da applicare, dispone che il ricorso debba essere fissato d’ufficio in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all’articolo 55 cod. proc. amm..

Il Collegio ritiene che il termine per la costituzione in giudizio entro dieci giorni dalla notifica di cui all’art. 36, comma 4, del D.lgs. n. 36 del 2023, corrisponda al termine per la costituzione in giudizio prevista per il rito ordinario dal sopra citato art. 46 cod. proc. amm., e che pertanto abbia anch’esso una natura meramente ordinatoria, e che per individuare il termine per il deposito di memorie e documenti sia necessario riferirsi ai termini processuali previsti dall’art. 55 cod. proc. amm. da dimidiare ai sensi dell’art. 36, comma 7, del D.lgs. n. 36 del 2023.

Ne consegue che le parti intimate possono costituirsi in giudizio anche successivamente al decorso del termine di dieci giorni dalla notifica del ricorso, e possono depositare memorie e documenti fino al termine di un giorno libero prima della camera di consiglio ai sensi del combinato disposto delle norme di cui all’art. 55, comma 5, ultimo periodo cod. proc. amm. (secondo cui “le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio”), e 36, comma 7, del D.lgs. n. 36 del 2023 (secondo cui “il ricorso di cui al comma 4 è fissato d’ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all’articolo 55 del codice di cui all’allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010”).

Alla luce di tali premesse la costituzione in giudizio mediante il deposito di una memoria effettuata da APSS il 22 ottobre 2024, deve pertanto ritenersi ammissibile rispetto alla camera di consiglio svoltasi il 24 ottobre 2024.

L’eccezione di tardività della costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente è pertanto infondata.

Nel merito il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito specificati.

La censura proposta nell’ambito del primo motivo con la quale la ricorrente deduce l’illegittimità del diniego perché APSS non ha reso noti i documenti di gara della controinteressata contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione come prescritto dagli articoli 36 e 90 del D.lgs. n. 36 del 2024, non coglie nel segno.

Infatti la parte resistente ha illustrato le ragioni tecniche per le quali non è stato concretamente possibile, attraverso la piattaforma di digitalizzazione in uso, svolgere tempestivamente questo adempimento. In ogni caso va osservato che l’omissione non determina l’illegittimità del diniego, ma incide semmai sul termine di impugnazione che decorre solamente dal momento in cui vi sia stata l’effettiva conoscenza del diniego parziale di accesso a causa dell’oscuramento dei dati.

La censura con la quale la ricorrente sostiene l’illegittimità dell’oscuramento perché non è stato reso noto contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione è pertanto infondata.

Le restanti censure, che possono essere esaminate congiuntamente, risultano invece fondate alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale applicabile anche al caso in esame alla quale il Collegio intende dare continuità (cfr. TRGA, 16 gennaio 2024, n. 1; id. 19 aprile 2023, n. 59; id. 28 aprile 2022, n. 87; id. ord. 30 luglio 2021, n. 127; id. ord. 13 aprile 2021, n. 49; id. ord. 19 marzo 2021, n. 43).

Va premesso che non rileva in questa fattispecie la questione rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea dalla sopra citata ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8278 invocata dalla controinteressata, in quanto in quel contenzioso, come emerge dalla lettura della pronuncia, il Collegio ha ritenuto sussistenti degli effettivi segreti tecnici e commerciali da bilanciare con il diritto di difesa, non riscontrabili nella fattispecie in esame, in cui la controinteressata ha motivato la richiesta di oscuramento richiamando generiche esigenze di riservatezza del proprio bagaglio esperenziale e del know how, le quali, per il modo in cui sono formulate, come in seguito illustrato, assumono carattere recessivo rispetto al diritto di difesa.

L’art. 35, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 36 del 2023, prevede che possano essere esclusi dall’accesso le informazioni fornite dall’operatore nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.

Come è stato chiarito nella giurisprudenza formatasi sotto la vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 18 aprile 2006, n. 50, che conteneva una disposizione analoga all’art. 53, comma 5, lett. a), nel valutare l’effettiva sussistenza di un segreto tecnico commerciale, l’Amministrazione non può ignorare la definizione normativa contenuta nel Codice della proprietà Industriale, di cui all’art. 98 del D.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali debbano avere i requisiti di segretezza e rilevanza economica ed essere soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 agosto 2021, n. 9363; id. 22 luglio 2021, n. 8858; Consiglio di Stato, Sez. V, 7 gennaio 2020, n. 64).

L’art. 98 del D.lgs. n. 30 del 2005, afferma che “per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

  1. a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
  2. b) abbiano valore economico in quanto segrete;
  3. c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.

Ne consegue che non qualsiasi elemento di originalità del servizio offerto è riconducibile entro la categoria dei segreti tecnici o commerciali, perché è inevitabile che ogni operatore possieda elementi che differenziano la propria organizzazione e la propria offerta in una procedura di tipo comparativo, ma la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti, e siano in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza (cfr. T.A.R. Campania, Salerno Sez. II, 24 febbraio 2020, n. 270).

Nel caso in esame, ad un’attenta lettura, la dichiarazione resa da – OMISSIS – non dimostra la sussistenza degli specifici presupposti che giustifichino una limitazione all’accesso (circa l’onere di fornire una prova che l’offerta contenga segreti tecnici o commerciali cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, 24 gennaio 2022, n. 145; Consiglio di Stato, Sez. III, 16 febbraio 2021, n.1437; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 22 giugno 2021, n. 1526), in quanto vi è solo il richiamo a formule ripetute e non argomentate.

In sostanza viene detto più volte che si tratterebbe di profili segreti poiché riconducibili a scelte frutto di un’esperienza acquisita nel corso di decenni di attività maturata presso importanti Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, o di profili segreti per il solo fatto di essere frutto di uno studio accurato e di soluzioni sviluppate in proprio, o ancora in quanto riconducibili ad informazioni relative a rapporti commerciali con terzi, dichiarazioni queste insufficienti a comprovare l’esistenza di un’effettiva esigenza di segretezza.

Per quanto concerne l’attività che deve essere svolta dall’Amministrazione a fronte di una dichiarazione di segretezza dell’operatore, va rammentato che la dichiarazione di sussistenza di un segreto commerciale o industriale deve essere oggetto di un autonomo e discrezionale apprezzamento, sotto il profilo della validità e della pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno dell’opposto diniego (cfr. T.A.R. Campania, Sez. II, 30 gennaio 2020, n. 437; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 22 giugno 2021, n. 1526).

Nel caso all’esame tale autonomo e discrezionale apprezzamento non è stato svolto da APSS che si è limitata a recepire acriticamente la dichiarazione di – OMISSIS -.

Pertanto, posto che le motivazioni opposte da – OMISSIS – si risolvono in una serie di affermazioni indimostrate e meramente assertive inidonee a comprovare la sussistenza di profili di riservatezza meritevoli di tutela alla stregua di segreti tecnici e commerciali, e l’Amministrazione non ha svolto delle valutazioni su tali motivazioni, deve essere affermata l’insussistenza, nel caso di specie, di profili di segretezza tali da giustificare l’oscuramento dell’offerta della controinteressata e delle giustificazioni.

Per completezza va soggiunto che nel caso all’esame la motivazione della richiesta ostensiva risulta anche sufficiente a dimostrare l’esistenza di un rapporto di strumentalità necessaria con le esigenze di difesa in giudizio della parte ricorrente,

L’esplicitazione dell’interesse e della motivazione della domanda ostensiva non richiedono l’utilizzo di particolari formule e neppure una puntuale deduzione in ogni aspetto degli specifici motivi di impugnazione che la parte intende proporre, perché una tale pretesa realizzerebbe “un’inversione logica, non potendosi, in assenza della conoscenza dell’offerta tecnica, dedursi motivi di ricorso se non nella forma generica e inammissibile del c.d. ‘ricorso al buio’, con inaccettabile compressione del diritto di difesa” (in questo senso T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 1526 del 2021) e concretizzerebbe “una probatio diabolica finché il concorrente non abbia avuto conoscenza della documentazione all’uopo necessaria”, essendo evidente che “l’interesse alla contestazione dei punteggi, rappresentando necessariamente un posterius rispetto alla conoscenza della documentazione tecnica della controinteressata, è insito nella finalità dichiarata dell’accesso di definire la linea difensiva da porre eventualmente in essere” (in questo senso Consiglio di Stato, Sez. III, ord. 7 febbraio 2023, n. 1321).

Inoltre un’eventuale reiezione delle richieste ostensive per ragioni di carattere formale, quali il mancato utilizzo di determinate formule verbali nell’originaria domanda di accesso o la mancata prospettazione di motivi di ricorso al buio propugnate dalla parte resistente e dalla controinteressata, mal si concilia con quanto affermato dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la quale, con sentenza 2 aprile 2020, n. 10, ha statuito che “il giudizio in materia di accesso, pur seguendo lo schema impugnatorio, non ha sostanzialmente natura impugnatoria, ma è rivolto all’accertamento della sussistenza o meno del diritto dell’istante all’accesso medesimo e, in tal senso, è dunque un ‘giudizio sul rapporto’, come del resto si evince dall’art. 116, comma 4, del d. lgs. n. 104 del 2010, secondo cui il giudice, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti” e con la successiva sentenza 18 marzo 2021, n. 4, con cui l’Adunanza plenaria ha evidenziato, su un piano più generale riguardante l’accesso difensivo, che “la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990”.

Polyigon motiva sufficientemente la domanda di accesso con riferimento all’esigenza di proporre un ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione disposto a favore di un concorrente privo dei requisiti di partecipazione, in un contesto procedimentale in cui lo scarto del punteggio di soli 0,82 punti tra i due contendenti, è molto ridotto, e pertanto potenzialmente contestabile anche con riguardo a singole voci ora oscurate dell’offerta della controinteressata.

Conseguentemente deve essere accertato il diritto di Polyigon di accedere all’offerta di – OMISSIS – e alle giustificazioni in modo integrale mediante il rilascio di copia.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ordina alla resistente Amministrazione di consentire l’accesso mediante il rilascio di copia della documentazione oggetto della domanda di accesso entro il termine di tre giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.

Condanna l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento e – OMISSIS – alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente liquidandole nella somma di € 2.000,00, da dividere in parti uguali, a titolo di compensi e spese oltre ad iva e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

Antonia Tassinari, Consigliere

 

 

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Stefano Mielli

Alessandra Farina

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO