Esercizio dell’azione ex art. 1669 c.c.

L’azione di responsabilità per rovina di cui all’art. 1669 c.c. può essere esercitata dall’acquirente anche nei confronti del venditore “che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all’appaltatore esecutore dell’opera, gravando sul medesimo venditore l’onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull’impresa appaltatrice

Distinzione tra avvalimento c.d. “permanente” e “temporaneo”

Il Tribunale, ribadendo che l’avvalimento permanente si distingue dall’avvalimento temporaneo in virtù della continuità e della stabilità del rapporto tra il prestatore e l’operatore beneficiario dei requisiti, ha specificato che le regole sull’avvalimento temporaneo, come disciplinate dall’articolo 89, sesto comma, del D.Lgs. 50/2016, non trovano applicazione in presenza di un avvalimento permanente, escludendo così qualsiasi possibile assimilazione alla figura dell’avvalimento “a cascata”.