Il silenzio-assenso non sostituisce i nulla osta di altre Amministrazioni nei procedimenti amministrativi

Con la sentenza n. 8582 del 28 ottobre 2024, il Consiglio di Stato ha chiarito i limiti operativi del “silenzio-assenso” nei procedimenti amministrativi, riaffermandone l’equivalenza a un atto espresso, ma precisando che tale strumento semplificativo non può sopperire alla mancanza di requisiti formali o nulla osta obbligatori da parte di altre Amministrazioni, come stabilito dall’art. 115, comma 3, del D.Lgs. n. 259/2003 in materia di sicurezza aeronautica. La sentenza conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il silenzio-assenso, pur essendo un meccanismo volto alla riduzione del carico procedurale e all’efficacia delle istanze, non può formarsi in assenza di autorizzazioni specifiche richieste per l’attivazione del procedimento amministrativo in settori regolamentati.

Ricerca mineraria e attività estrattiva nei parchi naturali

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8398 del 2024, ha confermato il diniego del permesso per una ricerca mineraria all’interno di un parco naturale, ritenendo che l’attività proposta, finalizzata all’estrazione del titanio, non potesse essere qualificata come ricerca scientifica. La decisione si è basata sull’interpretazione dell’art. 9 e 33 della Costituzione, evidenziando il discrimine tra ricerca scientifica e attività estrattiva. Il Tribunale ha sottolineato che l’attività non presentava un contributo sostanziale alla conoscenza scientifica e che il richiedente non aveva la necessaria esperienza in campo scientifico per giustificare la richiesta.

Il TAR Lazio accoglie il ricorso contro il silenzio-inadempimento del Comune sulla proroga della concessione demaniale marittima

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso di una società contro il silenzio-inadempimento del Comune in relazione alla richiesta di rideterminazione del canone e proroga di una concessione demaniale marittima. Respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, il TAR ha stabilito che la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa, imponendo all’amministrazione di rispondere formalmente alla domanda della società entro 30 giorni.