La Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con la sentenza n. 28452 del 5 novembre 2024, ha affrontato la questione della validità della notifica di un atto processuale via PEC, quando la casella di posta del destinatario risulta piena e, quindi, il sistema restituisce un avviso di mancata consegna. L’eccezione era stata sollevata dal controricorrente che sosteneva che, in caso di casella piena, la mancata consegna fosse imputabile al destinatario e, pertanto, la notifica dovesse ritenersi perfezionata.
La giurisprudenza mostrava posizioni contrastanti: da un lato, una tesi che riteneva la notifica valida anche in assenza di avvenuta consegna, per inadeguata gestione della PEC da parte del destinatario; dall’altro, un orientamento che richiedeva una ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) per il perfezionamento della notifica, considerando la mancata ricezione come ostacolo insormontabile.
Le Sezioni Unite hanno aderito al secondo orientamento, affermando che la notifica via PEC non si perfeziona se il sistema restituisce un avviso di mancata consegna, indipendentemente dal fatto che ciò sia dovuto alla casella piena del destinatario. Ai fini del perfezionamento, è necessaria la generazione della RdAC, attestante che l’atto è stato effettivamente consegnato alla casella del destinatario. In mancanza di tale ricevuta, il mittente deve riprendere il processo notificatorio utilizzando le forme tradizionali (artt. 137 e ss. c.p.c.) per evitare la decadenza, potendo comunque beneficiare del momento di invio della ricevuta di accettazione della PEC. Le Sezioni Unite hanno altresì confermato che l’assetto normativo previsto dalla riforma del processo civile del 2022 rafforza tale impostazione, basata su una interpretazione rigorosa del d.P.R. n. 68/2005 e dell’art. 3-bis della l. n. 53/1994.
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