Con la sentenza n. 9391 del 22 novembre 2024, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla possibilità di sanare il vizio relativo alla procura alle liti, specificando che tale difetto di legittimazione processuale può essere sanato in qualunque stato o grado del giudizio. In particolare, il Collegio ha confermato che il vizio derivante dalla mancanza di legittimazione della persona fisica o giuridica che agisca in rappresentanza di un altro soggetto non preclude la possibilità di regolarizzarlo successivamente, anche durante le fasi avanzate del processo. Il principio, che si fonda sull’art. 182 c.p.c., è stato applicato al processo amministrativo grazie al rinvio esterno previsto dall’art. 39 del Codice del Processo Amministrativo (c.p.a.), che estende le disposizioni del codice civile anche al contenzioso amministrativo.
Il Tribunale amministrativo ha rilevato che il difetto di rappresentanza, se riscontrato, può essere sanato dal giudice che, d’ufficio, è obbligato a verificare la regolarità della costituzione in giudizio delle parti e, qualora riscontri tale vizio, può assegnare un termine per la sua regolarizzazione. La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata, in particolare delle sentenze della Corte di Cassazione (Sez. Un., 19 gennaio 2024, n. 2075, n. 2077, e Sez. III, n. 20913 del 2005), che avevano già stabilito che l’art. 182 c.p.c. consente di sanare un vizio di legittimazione processuale anche durante il corso del giudizio, con efficacia retroattiva.
Nel contesto della sanatoria della procura alle liti, la decisione ha ribadito che il difetto di rappresentanza concerne la capacità processuale, legata alla titolarità del potere di agire in giudizio, piuttosto che alla legittimazione ad agire. Pertanto, il vizio di legittimazione processuale, quando riscontrato, non determina l’invalidità assoluta degli atti processuali compiuti, ma può essere regolarizzato senza compromettere la validità retroattiva degli atti precedenti. La sentenza ha quindi ribadito che la regolarizzazione della procura alle liti, in presenza di tale vizio, produce effetti retroattivi e si estende a tutti gli atti processuali già compiuti.
Il Consiglio di Stato, con questa decisione, ha annullato la sentenza del Tar Sardegna (Sez. II, n. 275 del 2020), che aveva escluso la possibilità di sanare il vizio della procura alle liti. L’annullamento è avvenuto in applicazione dei principi generali relativi alla sanabilità dei vizi processuali, già affermati dalla Corte di Cassazione in materia di processo civile e, in particolare, alla luce dell’art. 182 c.p.c.
Pubblicato il 22/11/2024
- 09391/2024REG.PROV.COLL.
- 09926/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9926 del 2020, proposto da – OMISSIS -, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Coraggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Golfo Aranci, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gian Comita Ragnedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 275/2020
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Golfo Aranci;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 2 ottobre 2024 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati in collegamento da remoto gli avv. Coraggio e Ragnedda;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
- La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso con cui la parte appellante aveva chiesto la restituzione dei terreni, previo ripristino dello stato dei luoghi ed il risarcimento danni da mancato godimento per gli anni di illegittima occupazione dei terreni, siti nel comune di Golfo Aranci per mq. 158.220, meglio identificati in atti.
A supporto del gravame la parte, proprietaria dei suindicati terreni, espone le seguenti circostanze:
– – con verbale C.C. n. 55 del 2001 il comune aveva avviato la procedura per costituire una società pubblica di trasformazione urbana (STU), inserendo i terreni di cui sopra all’interno del perimetro di intervento, apponendovi un vincolo preordinato all’esproprio;
– – con verbale C.C. n. 42/2005 il comune addiveniva all’effettiva costituzione della propria partecipata Golfo Aranci STU s.p.a.;
– – con verbale C.C. n. 4472005 il comune confermava il vincolo preordinato all’esproprio, in seguito prorogato con verbale n. C.C. 70/2006;
– con verbale C.C. n.71/2006 il comune di Golfo Aranci delegava alla società così costituita i poteri di occupazione ed esproprio delle aree oggetto del progetto di espansione urbana;
– – la Regione Autonoma Sardegna, con atto prot. n. 17481/2006 rilasciava autorizzazione ai sensi dell’art. 7 del R.D.L. 30 dicembre del 1923 n. 3267 per eseguire la trasformazione del terreno sottoposto a vincolo idrogeologico e per la realizzazione di un complesso turistico e delle opere accessorie, per conto della partecipata del comune, la Società Golfo Aranci s.p.a.;
– – con comunicazione del 18 gennaio del 2007 la STU preannunciava l’esercizio del potere espropriativo, in nome e per conto del comune, al quale seguiva l’apprensione materiale dei terreni, con realizzazione di opere propedeutiche di scavo;
– – con la sentenza n. 1328 del 2009 il TAR Sardegna, adìto dalla parte appellante, accertava l’illegittimità della procedura, annullando tutti gli atti, compreso il bando di selezione del socio privato, gli atti di aggiudicazione, i successivi atti posti in essere dalla STU in quanto illegittimamente composta;
– – con atto di diffida e messa in mora del 9 settembre del 2011 la parte appellante intimava pertanto al Comune di riconsegnare i terreni appresi e modificati sine titulo;
– – peraltro, se da un lato il comune seguitava illegittimamente a pretendere il versamento dell’Imposta Comunale sugli immobili per tutto il periodo 2007-2011, dall’altro ometteva di restituire i terreni de quibus, sicché veniva proposto il ricorso con cui si chiedeva la restituzione dei terreni e il risarcimento danni per il mancato godimento, salva l’emanazione di provvedimento di acquisizione non retroattiva ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001.
– La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di procura alle liti; ha inoltre affermato che comunque il ricorso sarebbe stato inammissibile in quanto il possesso dei terreni non è mai stato in capo al Comune in quanto mai oggetto di decretazione d’urgenza e comunque perché non notificato alla Golfo Aranci s.p.a., l’unica eventualmente tenuta alla restituzione.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
I – OMESSO ACCERTAMENTO DELLA VALIDITA’ DELLA PROCURA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 182, COMMA 2 CPC, E DELL’ART. 37 CPA. VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA. VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE EDU, ART. 6 (DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO)
II – OMESSO ACCERTAMENTO DELLA AMMISSIBILITA’ DEL RICORSO ANCHE SE NOTIFICATO SOLO ALL’AMMINISTRAZIONE RESISTENTE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 269 CPC
III – ERRONEA DECLARATORIA DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE/INAMMISSIBILITA’ PER DIFETTO DI DECRETAZIONE DI URGENZA – SUSSISTENZA DI COLLEGAMENTO CON L’ESERCIZIO DI PUBBLICA FUNZIONE
– IV – ERRONEA DECLARATORIA DELL’INFONDATEZZA DELL’AZIONE – IRRILEVANZA DEL MANCATO POSSESSO DEI TERRENI IN CAPO ALL’AMMINISTRAZIONE RESISTENTE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 948 E 1372 CC
– V – RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEI TERRENI E RISARCIMENTO DEL DANNO DA MANCATO GODIMENTO – RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEI POTERI DI ACQUISIZIONE SANANTE. VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE EDU, PROT. ADD.LE N. 1, ART. 1 (PROTEZIONE DELLA PROPRIETA’)
– Si è costituito in giudizio il comune di Golfo Aranci, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
- Il primo motivo d’appello contesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo pronunciata dal giudice di prime cure per mancanza del requisito di specialità della procura in quanto priva di data, conferita su foglio separato e senza riferimento all’oggetto dell’impugnazione.
Secondo la parte appellante detta pronuncia è erronea, atteso che il mandato difensivo risultava apposto in calce al ricorso notificato – o comunque contenuto su di un foglio materialmente congiunto a quest’ultimo – e risultava espressamente conferito “per il presente giudizio”.
Pertanto, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., l’atto avrebbe dovuto essere correttamente qualificato quale mandato speciale e come tale era pienamente valido, anche perché era inequivocamente riferibile al contenzioso per cui è causa.
La doglianza in esame contesta anche che la procura fosse mancante di data, essendo quest’ultima evincibile da quella del ricorso, al quale era materialmente congiunta.
Infine, e conclusivamente, in via subordinata la parte appellante rappresenta di avere, nel corso del giudizio, depositato una nuova procura, in rinnovazione ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c. – norma applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio di cui all’art. 39 del c.p.a. – contenente gli estremi delle parti e del giudizio, che valeva quale sanatoria e che il Collegio, in modo indebito, non avrebbe considerato nella sua efficacia sanante malgrado le ricordate espresse previsioni codicistiche.
3.1. Il motivo, nella sua articolazione subordinata, è fondato.
Sul punto il collegio ritiene non vi siano ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza consolidata di questo plesso, (da ultimo Cons. Stato, V, 17 ottobre 2022, n. 8837) che si è da tempo uniformata all’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il difetto di legittimazione processuale della persona fisica o giuridica che agisca in giudizio in rappresentanza di un altro soggetto può essere sanato in qualunque stato o grado del giudizio (Cass. civ., Sez. un., 10 gennaio 2024, n. 2075; 19 gennaio 2024, n. 2077; III, n. 20913 del 2005); l’art. 182 Cod. proc. civ., norma pacificamente applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 del c.p.a., concede infatti il potere al giudice di verificare, d’ufficio, la regolarità della costituzione in giudizio e, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assegnare alla parte un termine per sanare il vizio.
A tale riguardo va precisato che, secondo la prevalente giurisprudenza processualistica, quando agisce o resiste in giudizio un soggetto privo di poteri rappresentativi, il vizio che ne consegue concerne la capacità processuale, in quanto relativo alla titolarità del potere di proporre la domanda e non alla legittimazione ad agire e, pertanto, inerendo ad un difetto di legittimazione processuale; il vizio può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti (Cass. civ. Sez. un. n. 4248 del 2016).
3.2. Tanto premesso, nel merito sono fondate le censure con cui si contesta la mancata chiamata in giudizio dalla società di trasformazione urbana, che a fronte della laudatio auctoris nei confronti di quest’ultima ha omesso di integrare il contraddittorio nei suoi confronti, come pure avrebbe potuto, ai sensi dell’art. 41, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. amm.
3.3 L’accertato difetto di contraddittorio costituisce motivo annullamento della medesima pronuncia e di regresso nel giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 105 del c.p.a.,il che implica che va disposta la rimessione della causa al primo giudice.
L’esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini sopra esposti e per l’effetto, annulla la sentenza e rinvia ex art. 105 del c.p.a. la causa al giudice di primo grado.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio celebrata da remoto del giorno 2 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
|
||
|
||
L’ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
|
Sergio Zeuli |
Fabio Franconiero |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
IL SEGRETARIO