Il Consiglio di Stato, con il decreto n. 4165 del 7 novembre 2024, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso un decreto cautelare monocratico emesso ai sensi dell’art. 56 del Codice del processo amministrativo (c.p.a.), ribadendo l’orientamento consolidato sulla non impugnabilità di tali provvedimenti. Il decreto sottolinea come la lettera dell’art. 56, comma 2, c.p.a., escluda esplicitamente la possibilità di appello contro decreti cautelari monocratici, e che eventuali circostanze fattuali, quali il decorso del tempo fino alla trattazione collegiale che potrebbe pregiudicare l’effettività della tutela, non autorizzano interpretazioni contra legem. A fronte dell’inammissibilità dell’appello, l’unico rimedio a disposizione del ricorrente è la reiterazione della domanda cautelare monocratica.
La decisione ha altresì chiarito l’impossibilità di fissare una camera di consiglio per la delibazione collegiale dell’appello avverso il decreto presidenziale. Una tale pronuncia collegiale, infatti, risulterebbe sovrapporsi a quella del Tribunale amministrativo regionale già calendarizzata, creando un’interferenza non prevista né compatibile con il sistema processuale vigente, che assegna competenze distinte e non sovrapponibili tra i vari gradi di giudizio. La Corte ha quindi evidenziato che una pronuncia collegiale in appello costituirebbe una sorta di usurpazione del ruolo del giudice di primo grado, compromettendo l’architettura del sistema processuale amministrativo.
Sul punto, il decreto richiama un ampio orientamento giurisprudenziale conforme, tra cui i decreti del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (C.g.a., nn. 414, 351, e 86 del 2023), che hanno ribadito l’inammissibilità dell’appello avverso i decreti monocratici e la conseguente impossibilità di fissare una camera di consiglio per la loro trattazione. Tuttavia, la pronuncia si pone in contrasto con un diverso orientamento minoritario che, pur dichiarando l’inammissibilità dell’appello, ha sostenuto la necessità di fissare comunque la camera di consiglio (C.g.a., decreto 18 dicembre 2023, n. 414). Inoltre, alcune pronunce passate hanno sostenuto l’ammissibilità dell’appello (Cons. Stato, sez. III, decreto 10 marzo 2021, n. 1224; decreto 26 novembre 2020, n. 6795), dimostrando un dibattito non del tutto sopito.
Pubblicato il 07/11/2024
- 04165/2024 REG.PROV.CAU.
- 08266/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 8266 del 2024, proposto dall’avvocato -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, e l’avvocato -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Erich Grimaldi e Luca Rubinacci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Rubinacci in Roma, via di Panico, 72,
contro
il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Milano – Prefettura di Milano, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Milano, l’Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive e il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, non costituiti in giudizio,
nei confronti
della – OMISSIS – e la – OMISSIS -, non costituiti in giudizio,
per la riforma
del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, reso tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dagli appellanti, ai sensi degli artt. 56 e 62, comma 2, cod. proc. amm.;
Rilevato che l’articolo 56, comma 2, del codice del processo amministrativo qualifica espressamente come “non impugnabile” il decreto monocratico emesso in esito alla richiesta di misura cautelare urgente disciplinata dallo stesso articolo, con formulazione letterale sufficientemente chiara da escludere qualsivoglia interpretazione abrogatrice o derogatoria;
Ritenuto, pertanto, che in questa sede non in alcun modo possono essere delibate le censure articolate nell’appello avverso il decreto presidenziale impugnato, né tanto meno quelle (ancorché meritevoli di attenta considerazione nel merito) formulate nel ricorso di primo grado avverso il provvedimento prefettizio con lo stesso censurato;
Rilevato che, a fronte della paventata possibilità che il tempo che decorrerà fino alla trattazione collegiale dell’istanza cautelare privi di ogni utilità un ipotetico accoglimento della stessa (stante la posteriorità della data fissata per tale trattazione rispetto all’incontro di calcio per cui è causa), va semplicemente rimarcato che tale circostanza fattuale non autorizza interpretazioni contra legem delle norme vigenti, avendo l’ordinamento contemplato come unico rimedio per siffatte ipotesi la possibilità di reiterare l’istanza di tutela cautelare monocratica, rappresentando le ragioni di “estrema gravità e urgenza” che possono legittimarla (e fermo restando, ovviamente, il possibile residuare di interesse ai sensi di cui all’articolo 34, comma 3, c.p.a.);
Ritenuto, altresì, che le evidenziate caratteristiche ordinamentali della tutela cautelare monocratica comportano anche l’impossibilità di fissare una camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza, atteso che la rilevata non impugnabilità del decreto presidenziale si estende tanto alla sede monocratica quanto – a fortiori – per quella collegiale, e tenuto conto che un’eventuale pronuncia collegiale resa nella presente sede finirebbe per sovrapporsi a quella che il T.A.R. dovrà rendere nella camera di consiglio già calendarizzata, con una sorta di usurpazione di ruoli non prevista né compatibile col vigente sistema processuale;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’appello.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità dei minori, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma il giorno 6 novembre 2024.
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Il Presidente |
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Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.