Il Tar Lombardia, Sez. IV, con la sentenza n. 2901 del 25 ottobre 2024, ha sancito l’illegittimità di un provvedimento di esclusione di un operatore economico da una gara pubblica indetta dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca, applicando il principio giuridico del “one shot temperato”, che preclude all’amministrazione di riesaminare in maniera ripetuta situazioni già valutate dal giudice. La vicenda ha avuto inizio con un’originaria esclusione della società ricorrente dalla gara, a seguito di un accertamento da parte dell’amministrazione di una risoluzione contrattuale non contestata, ma successivamente il Tar aveva annullato tale esclusione, ritenendo che il singolo episodio di risoluzione contrattuale non fosse sufficiente a dichiarare inaffidabile l’impresa, anche considerando le misure di “self-cleaning” adottate dalla stessa.

Nonostante la sentenza favorevole della giustizia amministrativa, l’Università ha proceduto nuovamente all’esclusione della società, ribadendo l’inaffidabilità della ricorrente sulla base dello stesso episodio di risoluzione contrattuale. Il Tar, nell’accogliere il ricorso, ha rilevato l’illegittimità di tale condotta sotto tre profili. In primo luogo, l’amministrazione non ha rispettato il giudicato, ignorando la precedente valutazione in merito alla risoluzione contrattuale e non tenendo conto dell’elevato volume d’affari della ricorrente. In secondo luogo, l’Università ha agito in contrasto con le indicazioni fornite dal Tar nella precedente decisione, che aveva già escluso l’inaffidabilità basata su un episodio isolato. Infine, applicando il principio del “one shot temperato”, il Tar ha stabilito che l’amministrazione non potesse nuovamente valutare l’affidabilità della società, poiché la questione era già stata risolta in sede giurisdizionale.

Pertanto, il Tar ha annullato sia il provvedimento di esclusione che l’aggiudicazione dell’appalto, ordinando all’Università di riammettere la ricorrente alla gara e di disporre l’aggiudicazione in suo favore, rispettando così il principio di autorità del giudicato e la stabilità delle decisioni giuridiche. La sentenza evidenzia come l’amministrazione non possa in alcun caso ripetere la valutazione su questioni già oggetto di un pronunciamento giurisdizionale, contribuendo a rafforzare la certezza del diritto nelle procedure amministrative.

Pubblicato il 25/10/2024

  1. 02901/2024 REG.PROV.COLL.
  2. 02464/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2464 del 2024, proposto da
– -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Di Lieto e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;

contro

– l’Università degli Studi Milano-Bicocca, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

nei confronti

– -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

– della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 19 settembre 2024 del Dirigente Area Infrastrutture e Approvvigionamenti dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca – di cui è stata data comunicazione alla ricorrente il 20 settembre 2024 con l’atto n. -OMISSIS- –, con la quale la gara relativa agli “interventi di manutenzione straordinaria degli edifici U1 ATLAS, U2 QUANTUM, U03 BIOS e U04 TELLUS, siti in piazza della Scienza a Milano – Lavori per la sostituzione degli impianti elevatori” è stata aggiudicata alla -OMISSIS- per l’importo complessivo di € 1.606.036,80, di cui € 52.248,00 di oneri per la sicurezza, I.V.A. esclusa, invece che alla società ricorrente, illegittimamente esclusa dalla procedura concorsuale, ed è stata autorizzata l’esecuzione in via di urgenza del contratto;

– del verbale n. -OMISSIS- del Seggio della gara per l’affidamento dei “Lavori per la sostituzione degli impianti elevatori”, comunicato con l’atto prot. n. -OMISSIS- del 6 settembre 2024, col quale il R.U.P dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha disposto l’esclusione dalla procedura di gara della società ricorrente e, ricalcolata la soglia di anomalia, ha proposto l’aggiudicazione della stessa alla -OMISSIS-;

– di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, del verbale di gara n. -OMISSIS-del 25 luglio 2024, di richiesta di integrazioni documentali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il decreto n. 1124/2024 con cui è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Milano-Bicocca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 23 ottobre 2024, il consigliere Antonio De Vita e uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Visto l’art. 60 cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere la controversia con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;

Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluità di ulteriore istruzione e accertata la completezza del contraddittorio;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 30 settembre 2024 e depositato in pari data, la società ricorrente ha impugnato, tra l’altro, la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 19 settembre 2024 del Dirigente Area Infrastrutture e Approvvigionamenti dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, comunicata il 20 settembre 2024, con la quale la gara relativa agli “interventi di manutenzione straordinaria degli edifici U1 ATLAS, U2 QUANTUM, U03 BIOS e U04 TELLUS, siti in piazza della Scienza a Milano – Lavori per la sostituzione degli impianti elevatori” è stata aggiudicata alla -OMISSIS- per l’importo complessivo di € 1.606.036,80, di cui € 52.248,00 di oneri per la sicurezza, I.V.A. esclusa, invece che alla società ricorrente, esclusa dalla procedura concorsuale, ed è stata autorizzata l’esecuzione in via di urgenza del contratto.

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36 del 2023, da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso, per l’esecuzione degli “interventi di manutenzione straordinaria degli edifici U1 ATLAS, U2 QUANTUM, U03 BIOS e U04 TELLUS, siti in piazza della Scienza a Milano – Lavori per la sostituzione degli impianti elevatori”, CIG -OMISSIS-, per l’importo a base di gara di € 1.999.351,76, di cui € 52.248,00 per costi della sicurezza, I.V.A. esclusa. Nel termine fissato, ovvero il 20 maggio 2024, hanno presentato offerta tredici (13) concorrenti, compresa la società ricorrente. Avendo scelto la Stazione appaltante di ricorrere all’inversione procedimentale, il R.U.P., sempre in data 20 maggio 2024, ha innanzitutto proceduto all’esame delle offerte economiche, con la conseguente determinazione della soglia di anomalia e la correlata esclusione automatica delle offerte anomale: in tale fase sono state escluse le offerte di cinque concorrenti, tra cui anche quella presentata dalla società -OMISSIS-, mentre la migliore offerta economica è risultata quella della società ricorrente, recante il ribasso del 17,85%. Quindi si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa e della regolarità dell’offerta economica presentate dalla ricorrente. Il 21 maggio 2024 il Seggio di gara ha proceduto alla valutazione delle annotazioni rilevanti ai fini della partecipazione alle gare pubbliche presenti nel casellario informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alla ricorrente. Al termine dell’esame, il R.U.P., preso atto della sussistenza di tre risoluzioni contrattuali riferibili alla ricorrente, ha chiesto a quest’ultima di chiarire se tali risoluzioni contrattuali fossero state contestate in sede giurisdizionale e con quali esiti. Sempre in data 21 maggio 2024, la ricorrente ha trasmesso la documentazione e i chiarimenti richiesti dalla Stazione appaltante. In data 22 maggio 2024, in seguito all’esame dei chiarimenti resi dalla concorrente, il R.U.P., “preso atto che a seguito delle risoluzioni contrattuali di cui sopra non è stato proposto ricorso avanti all’Autorità competente”, ha disposto “l’esclusione di -OMISSIS-, ai sensi del combinato disposto dell’art. 95, comma 1, lettera e) e dell’art. 98, commi 3 e 6, lettere c), del D.Lgs. n. 36/2023”; dopo l’aggiornamento della procedura di gara e la rideterminazione della soglia di anomalia, è stata riammessa al confronto competitivo la società -OMISSIS-, la cui offerta è stata poi individuata come la migliore. Con istanza del 28 maggio 2024, la ricorrente ha chiesto alla Stazione appaltante di annullare in autotutela la propria esclusione e conseguentemente di riammetterla alla gara (con aggiudicazione della stessa); sempre in data 28 maggio 2024, il R.U.P. ha respinto tale richiesta e confermato l’esclusione dalla procedura della società ricorrente. Quindi, con la Determina del 17 giugno 2024, il Dirigente Area Infrastrutture e Approvvigionamenti dell’Università ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore della società -OMISSIS- ed ha autorizzato l’esecuzione in via di urgenza del contratto. La ricorrente -OMISSIS- ha impugnato presso questo Tribunale sia l’atto con cui la stessa è stata esclusa dalla gara, sia la successiva aggiudicazione in favore della controinteressata -OMISSIS-; con sentenza n. -OMISSIS- questa Sezione ha accolto il ricorso e ha annullato gli atti impugnati, “con gli effetti specificati in motivazione”: in particolare è stato stabilito che “in capo alla Stazione appaltante sorge l’obbligo di reiterare la verifica di affidabilità dalla società -OMISSIS- sulla base di idonei supporti documentali e probatori e motivando adeguatamente in ordine alla determinazione finale, nel rispetto di quanto specificato ai precedenti punti 2.1, 2.2 e 2.3. Ove tale verifica si concluda positivamente, la Stazione appaltante, previo accertamento della sussistenza di tutti gli altri presupposti di legge, dovrà procedere ad aggiudicare la gara in favore della società ricorrente, considerato che nessun contratto è stato ancora stipulato con la controinteressata -OMISSIS- e nessun impedimento fattuale sussiste per l’affidamento dell’appalto alla ricorrente -OMISSIS-”. La ricorrente, sempre in data 15 luglio 2024, ha notificato tale sentenza sia all’Università degli Studi Milano-Bicocca, sia alla controinteressata -OMISSIS- Con l’atto -OMISSIS- del 26 luglio 2024, il Dirigente Area Infrastrutture e Approvvigionamenti dell’Università ha comunicato alla ricorrente che, con determina del Direttore Generale n.-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, del 24 luglio 2024, era stata disposta la riapertura del procedimento e la riconvocazione del Seggio di gara. Il predetto Seggio di gara, verbale n. -OMISSIS-del 25 luglio 2024, ha chiesto alla società ricorrente di far pervenire documentazione relativa alla intervenuta risoluzione contrattuale con il Comune di -OMISSIS- e l’utilità delle misure di self-cleaning adottate in seguito a tale accadimento. La ricorrente, in data 30 luglio 2024, ha trasmesso le integrazioni documentali richieste, evidenziando altresì la parziale e non corretta esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-. In data 5 settembre 2024, il Seggio di gara, come risulta dal verbale n. -OMISSIS-, ha disposto l’esclusione dalla procedura di gara della ricorrente e, dopo aver ricalcolato la soglia di anomalia, ha nuovamente proposto l’aggiudicazione in favore della -OMISSIS- Quindi, con la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, del 19 settembre 2024 del Dirigente Area Infrastrutture e Approvvigionamenti dell’Università degli Studi di Milano Bicocca la gara de qua è stata aggiudicata alla -OMISSIS- per l’importo complessivo di € 1.606.036,80, di cui € 52.248,00 di oneri per la sicurezza, I.V.A. esclusa.

Assumendo l’illegittimità dei richiamati provvedimenti, la ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, in primo luogo, per sviamento di potere, per violazione dell’art. 112, comma 1, cod. proc. amm. e dei principi in tema di obbligo dell’esecuzione delle pronunce del giudice amministrativo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 95, 96 e 98 del D. Lgs. n. 36 del 2023 e degli artt. 5 e 15 del Disciplinare di gara, per eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto ed erroneità di motivazione, travisamento dei fatti, per carenza istruttoria e illogicità e per illegittimità derivata.

Inoltre sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione degli artt. 95, 96 e 98 del D. Lgs. n. 36 del 2023 e degli artt. 5 e 15 del Disciplinare di gara, l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, per difetto ed erroneità di motivazione, per travisamento dei fatti, per carenza istruttoria e per illogicità, per sviamento di potere e per illegittimità derivata.

Infine, sono stati dedotti lo sviamento di potere, l’eccesso di potere per difetto dei presupposti e di motivazione e illogicità e la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 18 e 50 del D. Lgs. n. 36 del 2023.

Con il decreto n. 1124/2024 è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati ed è stata fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare.

Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi Milano-Bicocca, che ha chiesto il rigetto del ricorso; con successiva memoria, l’Avvocatura erariale ha contestato nel merito le asserzioni attoree, deducendone l’infondatezza.

Alla camera di consiglio del 23 ottobre 2024, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

DIRITTO

  1. Il ricorso è fondato.
  2. Con la prima censura di ricorso si assume la violazione delle statuizioni contenute nella sentenza n. -OMISSIS- di questa Sezione, passata in giudicato, che aveva stabilito la sostanziale irrilevanza dell’unica pregressa risoluzione contrattuale riferibile all’ultimo triennio che ha subito la ricorrente, sia avuto riguardo all’irrisorio valore dell’appalto in contestazione, da rapportare necessariamente al complessivo volume d’affari della medesima ricorrente, sia per le misure di self-cleaning adottate da quest’ultima antecedentemente alla celebrazione della gara oggetto della presente controversia.

2.1. La doglianza è fondata.

Attraverso la sentenza n. -OMISSIS- questa Sezione ha accolto il ricorso proposto dalla ricorrente -OMISSIS- avverso l’originario atto di esclusione alla procedura di gara bandita dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca relativa agli “interventi di manutenzione straordinaria degli edifici U1 ATLAS, U2 QUANTUM, U03 BIOS e U04 TELLUS, siti in piazza della Scienza a Milano – Lavori per la sostituzione degli impianti elevatori”, sulla scorta di plurime ragioni, ossia (i) l’irrilevanza delle risoluzioni contrattuali antecedenti al triennio, (ii) l’inadeguatezza di un unico episodio di risoluzione contrattuale per ritenere un operatore inaffidabile ai sensi degli artt. 95 e 98 del D. Lgs. n. 36 del 2023 e (iii) l’avvenuta adozione di misure di self-cleaning in data antecedente alla partecipazione alla gara, non prese affatto in considerazione dal Seggio di gara.

Tale ultima ragione – ossia l’idoneità delle misure di self-cleaning – posta alla base dell’originaria esclusione è stata tuttavia ritenuta nel pregresso giudizio soltanto alla stregua di un ulteriore elemento di illegittimità del provvedimento adottato dall’Università, non determinante ai fini della risoluzione della controversia (è stato espressamente evidenziato che lo stesso “rappresenta una ulteriore ragione di illegittimità del provvedimento di esclusione”).

Il fulcro della decisione ha riguardato invece la valutazione di affidabilità della ricorrente, da svolgere mettendo in comparazione il valore dell’appalto rispetto al quale si è verificato l’inadempimento e il complessivo volume d’affari della società. Sul punto è stato precisato che «venendo in rilievo quindi un solo episodio di risoluzione contrattuale, lo stesso non avrebbe potuto (e dovuto) rappresentare un indice (adeguato) di inaffidabilità dell’operatore, tranne che non fosse stata dimostrata la ricorrenza di peculiari e rilevanti elementi che, per connotazione o gravità, potevano indurre la Stazione appaltante a orientarsi diversamente; ove ci si fosse trovati al cospetto di tale ultima situazione sarebbe stato necessario evidenziarla attraverso l’esternazione di una motivazione particolarmente approfondita e puntuale, effettuata sulla scorta di una adeguata istruttoria. L’art. 98 del D. Lgs. n. 36 del 2023 infatti, con riguardo al procedimento diretto all’esclusione dell’operatore ritenuto inaffidabile, impone il ricorso a mezzi di prova adeguati, ponendo l’onere della loro individuazione a carico della Stazione appaltante.

Nella specie, oltre a mancare la richiesta motivazione rafforzata, non appare nemmeno del tutto perspicua la valutazione in ordine alla modalità di calcolo del valore dell’appalto contestato, poiché non è stato chiarito in maniera adeguata il criterio adottato dalla Stazione appaltante che, in presenza di una contestazione di (soli) € 159,65, ha ritenuto di considerare il valore complessivo del contratto (circa € 60.000), con particolare riferimento alla quota parte non ancora eseguita (ossia € 30.000). In ogni caso, la valutazione effettuata della Stazione appaltante risulta del tutto carente e non proporzionata sia in relazione all’importo del contratto indicato in precedenza, da rapportare necessariamente al complessivo volume d’affari della società (oltre € 24.000.000,00 nel 2023 e oltre € 90.000.000,00 nell’ultimo quinquennio), sia in relazione alla complessiva attività svolta dalla stessa che, nel corso del tempo, non ha mai ricevuto contestazioni significative (cfr. all. 12, 13, 14 e 15 al ricorso). Tali elementi sono stati dettagliatamente segnalati e allegati dalla ricorrente nel corso del sub-procedimento relativo alla valutazione della sua affidabilità professionale, come emerge documentalmente dalle comunicazioni inviate alla Stazione appaltante nel periodo 21 maggio – 3 giugno 2024 e dai relativi allegati.

In merito a tale aspetto, va rilevato come questa Sezione, in una situazione in cui si contestavano a una impresa innumerevoli inadempienze, ha ritenuto che la valutazione di affidabilità professionale avesse correttamente riguardato il complesso delle attività svolte dall’operatore economico e non si fosse concentrata sulle singole vicende, anche in ragione delle numerose certificazioni di buona esecuzione che diverse Amministrazioni pubbliche avevano riservato al richiamato operatore, essendo del tutto ragionevole che questi, in considerazione del rilevante volume delle attività riferibile a svariati ambiti geografici, “possa incorrere localmente in saltuarie e circoscritte vicende le quali, proprio perché riferite a fatti maturati in uno specifico contesto ambientale, si rivelano non sintomatiche di un’inaffidabilità dell’impresa su tutta la più ampia scala organizzativa e latitudine territoriale delle sue attività” (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 22 novembre 2023, n. 2762, che richiama Consiglio di Stato, III, 13 novembre 2023, n. 9721)» (punto 2.2. del diritto della sentenza n. -OMISSIS-).

A ciò ha fatto seguito l’annullamento dell’atto di esclusione della ricorrente dalla gara e il conseguente obbligo per la Stazione appaltante «di reiterare la verifica di affidabilità dalla società -OMISSIS- sulla base di idonei supporti documentali e probatori e motivando adeguatamente in ordine alla determinazione finale, nel rispetto di quanto specificato ai precedenti punti 2.1, 2.2 e 2.3» (punto 4 del diritto della sentenza n. -OMISSIS-).

La Stazione appaltante nel reiterare la valutazione in ordine all’affidabilità della ricorrente non ha affatto rispettato il dictum giudiziale, ormai inoppugnabile e vincolante, limitandosi a ribadire l’asserita inaffidabilità dell’operatore sulla scorta di un unico precedente episodio di risoluzione contrattuale, già ritenuto del tutto inidoneo a fondare un tale giudizio negativo, con una motivazione assolutamente generica e per nulla in linea con quanto imposto dal giudicato: difatti, dopo aver richiamato la fattispecie che è sfociata nella risoluzione contrattuale, il Seggio di gara ha concluso, senza ulteriori specificazioni, che, “stante l’importanza attribuita dal Codice dei contratti pubblici all’affidabilità dell’operatore economico, come richiamato dalla succitata Direttiva comunitaria, a garanzia di un’effettiva concorrenza e di una valutazione obiettiva degli operatori economici, per quanto sopra esposto, il Seggio di gara ribadisce la propria valutazione negativa sull’affidabilità dell’operatore economico, non essendo stata fornita dall’operatore economico alcuna valida prova contraria” (Verbale del Seggio di gara del 6 settembre 2024, pag. 5: all. 3 al ricorso).

Tale condotta si pone in contrasto con la portata del presupposto provvedimento giurisdizionale, avendo la Stazione appaltante eluso, sia da un punto di vista formale che sostanziale, le statuizioni nello stesso contenute, con conseguente illegittimità del provvedimento con cui è stata reiterata l’esclusione della ricorrente dalla gara (e della correlata aggiudicazione in favore di -OMISSIS-).

2.2. Ne discende la fondatezza della suesposta doglianza.

  1. La fondatezza della scrutinata censura, previo assorbimento dei restanti motivi del ricorso, determina l’accoglimento del gravame e l’annullamento dell’esclusione della ricorrente -OMISSIS- dalla gara e anche della conseguente aggiudicazione in favore di -OMISSIS-
  2. Nella specie, avuto riguardo alla presenza di un pregresso giudicato di annullamento, si deve fare applicazione del «principio del c.d. one shot temperato, formatosi in sede giurisprudenziale per evitare che l’amministrazione possa riprovvedere per un numero infinito di volte ad ogni annullamento in sede giurisdizionale; tanto comporta che è dovere della stessa pubblica amministrazione riesaminare una seconda volta l’affare nella sua interezza, sollevando tutte le questioni rilevanti, con definitiva preclusione (per l’avvenire, e, in sostanza, per una terza volta) di tornare a decidere sfavorevolmente per il privato; tale principio costituisce il punto di equilibrio tra due opposte esigenze, quali la garanzia di inesauribilità del potere di amministrazione attiva e la portata cogente del giudicato di annullamento con i suoi effetti conformativi» (Consiglio di Stato, VI, 4 maggio 2022, n. 3480; altresì, III, 2 febbraio 2021, n. 946; II, 14 aprile 2020, n. 2378; C.G.A.R.S., 18 maggio 2022, n. 597; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 28 maggio 2021, n. 1322).

Va rilevato che, in linea generale, devono essere posti dei limiti alla reiterazione all’infinito del potere amministrativo, soprattutto in presenza di un provvedimento giurisdizionale di annullamento (per l’applicazione del principio del “one shot temperato” in materia di appalti: Consiglio di Stato, V, 8 gennaio 2020, n. 144; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 27 luglio 2022, n. 1801; II, 18 luglio 2022, n. 1706), essendo quindi impedito alla Stazione appaltante, dopo aver svolto già una valutazione, scaturita dalla sentenza n. -OMISSIS-, in ordine all’affidabilità della ricorrente -OMISSIS-, di procedere a un ulteriore verifica della stessa.

  1. Pertanto, l’intervenuto esaurimento del potere della Stazione appaltante di rivalutare l’affidabilità della ricorrente -OMISSIS- – in applicazione del principio del “one shot temperato” – impone di riammetterla alla gara e di aggiudicarle l’appalto oggetto della presente controversia.
  2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso ricorso impugnanti, con gli effetti specificati in motivazione.

Condanna l’Università degli Studi di Milano-Bicocca al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri e spese generali; le compensa nei confronti della controinteressata -OMISSIS-; dispone altresì la rifusione in favore della società ricorrente del contributo unificato a carico dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

Valentina Caccamo, Primo Referendario

 

 

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Antonio De Vita

Gabriele Nunziata

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.