Il T.A.R. per la Sicilia, con la sentenza n. 3777 del 13 novembre 2024, si è pronunciato sui limiti e sulle modalità del giudizio di ottemperanza in presenza di un ente locale dichiarato in dissesto, affrontando questioni relative alla separazione delle competenze tra l’amministrazione dell’ente e l’organo straordinario di liquidazione. Il Tribunale ha innanzitutto stabilito che il ricorso all’ottemperanza è ammissibile quando il giudicato impone all’amministrazione l’adozione di un provvedimento implicante l’esercizio di poteri discrezionali, come nell’ipotesi di restituzione di un’area o, in alternativa, dell’adozione di un valido titolo di acquisizione, eventualmente attraverso la procedura prevista dall’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. In questi casi, il potere di scelta tra restituzione e acquisizione rimane nella sfera decisionale dell’ente in dissesto, che deve adempiere all’obbligo di facere imposto dal giudicato. Solo una volta completate tali attività discrezionali, le eventuali obbligazioni pecuniarie derivanti da tali scelte ricadono nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.
Per contro, il Tribunale ha escluso che il giudizio di ottemperanza possa essere utilizzato per ottenere la mera liquidazione di crediti patrimoniali, anche se fondati su titolo giudiziale. La gestione di tali crediti è infatti interamente demandata alla commissione straordinaria, la cui attività è vincolata ai principi del divieto di esecuzione individuale e della par condicio creditorum, previsti dalla disciplina del dissesto. In tale ambito, l’organo straordinario non esercita poteri discrezionali ma opera valutazioni esclusivamente tecnico-contabili, volte alla ricognizione della situazione debitoria e alla gestione delle risorse disponibili per soddisfare i creditori in modo proporzionato e uniforme.
La sentenza si pone dunque in linea con la giurisprudenza consolidata in tema di dissesto finanziario, riaffermando il principio secondo cui il giudicato che impone un obbligo di facere amministrativo non perde efficacia nei confronti dell’ente in dissesto, ma trova attuazione entro i limiti dettati dal sistema di gestione straordinaria. In tal modo, il T.A.R. ha precisato la portata applicativa del giudizio di ottemperanza e ha ribadito la necessità di salvaguardare l’equilibrio tra i creditori, evitando che iniziative individuali possano compromettere le finalità del dissesto, che sono dirette al risanamento complessivo dell’ente.
Pubblicato il 13/11/2024
- 03777/2024 REG.PROV.COLL.
- 00578/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 578 del 2024, proposto da
– OMISSIS -, rappresentata e difesa dall’avvocato Emiliano Luca, con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taormina, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per ordinare l’ottemperanza
della sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, pubblicata il 5 giugno 2023, col numero – OMISSIS -/2023, nel giudizio inter partes numero 3317/2012 di R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
- Con ricorso notificato in data 14 marzo 2024 e depositato in data 27 marzo 2024 la deducente ha rappresentato quanto segue.
L’esponente, con ricorso integrato da motivi aggiunti, ha chiesto al Tribunale adito di accertare “I.- … l’illegittimità, invalidità e/o inefficacia nonché per l’eventuale disapplicazione degli atti amministrativi sulla base dei quali il Comune ha occupato e realizzato un’opera sul fondo di proprietà dell’odierna ricorrente (sito nel territorio del Comune di Taormina, contraddistinto al Catasto al foglio 3 particella numero 2458 e al foglio 6 particelle 765, 766, 771, 775, 776, 778) ivi inclusi 1) la determinazione dirigenziale del 6 agosto 2014 numero 135; 2) la delibera di Giunta Municipale del 21/11/2005 n. 357 (non conosciuta); 3) la delibera di Giunta Municipale del 6/10/2009 n. 154 (non conosciuta); 4) la (non meglio precisata) delibera comunale del 7/12/2011 n. 72 (non conosciuta); II.- … la conseguente declaratoria del diritto della ricorrente alla restituzione del terreno illecitamente occupato previa riduzione in pristino e del risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, ivi compresi quelli derivanti dall’illegittima occupazione e realizzazione dell’opera pubblica…”.
Con sentenza n. – OMISSIS – del 5 giugno 2023 è stato accolto il proposto ricorso, disponendo che “…l’ente intimato provveda alla restituzione o all’acquisizione dell’immobile del ricorrente, con le determinazioni conseguenti come sopra esposte, entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza…”; con la medesima sentenza il Comune di Taormina è stato altresì condannato a pagare le spese di giudizio pari a € 1.500,00 oltre accessori e contributo unificato versato nella misura di € 650,00.
La sopra richiamata sentenza è stata comunicata dalla Segreteria del Tribunale adito in data 5 giugno 2023 e non è stata impugnata; inoltre, la stessa sentenza è stata notificata ai fini esecutivi in data 14 novembre 2023.
L’Amministrazione comunale, nonostante il decorso il termine (di centoventi giorni) assegnato, non ha provveduto all’esecuzione del dictum; dunque, persistendo l’inadempimento dell’Amministrazione intimata, la deducente ha proposto ricorso al fine di ottenere l’ottemperanza della sentenza in epigrafe.
1.1. L’intimato Comune di Taormina non si è costituito in giudizio.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2024, il difensore della parte ricorrente ha chiesto un termine per poter depositare l’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda; il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di parziale inammissibilità del ricorso, limitatamente alla statuizione sul capo della sentenza concernente la condanna alle spese, dato il dissesto del Comune intimato.
La trattazione del ricorso è stata dunque rinviata all’udienza camerale del 23 ottobre 2024.
1.3. Con deposito documentale in data 16 ottobre 2024 la parte ricorrente ha comprovato che avverso la sentenza in epigrafe non risulta proposto nei termini di legge appello né risulta presentato ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione (né è pervenuta richiesta di trasmissione del fascicolo da parte della cancelleria della Corte di Cassazione) né, infine, risulta depositato ricorso in appello per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c..
1.4. Alla camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024, presente il difensore della parte ricorrente, come da verbale, il Collegio ha preso atto del deposito documentale del 16 ottobre 2024 a cura della parte ricorrente e ha richiamato l’avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. formulato nel corso della precedente udienza camerale. Dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
- Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha chiesto di ordinare al Comune intimato di: restituire i terreni illegittimamente occupati, previa riduzione in pristino stato, provvedendo al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima; provvedere, in alternativa, all’acquisizione dell’immobile mediante valido titolo di acquisto (nelle forme opportune, quindi mediante atto di acquisto a seguito di accordo bonario con il proprietario) ovvero tramite la procedura disciplinata dall’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, con la corresponsione delle somme meglio ivi previste, precisando, quanto alle spese legali, che l’importo dovuto ammonta a € 2.838,68.
In conclusione, la deducente ha chiesto di:
– accertare e dichiarare la protratta inadempienza dell’Amministrazione intimata agli obblighi discendenti dalla sentenza ottemperanda;
– ordinare alla medesima Amministrazione di ottemperare entro il termine di 30 giorni o nel diverso termine ritenuto opportuno, alla sentenza n. – OMISSIS -/2023;
– ove occorra, emanare tutte le misure idonee ad assicurare l’attuazione e le altre misure ritenute comunque necessarie;
– procedere – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a – con l’immediata nomina di un commissario ad acta che possa insediarsi nel caso di ulteriore inerzia, onde provvedere, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, a dare formale ed integrale esecuzione alla sentenza ottemperanda;
– condannare altresì l’Amministrazione intimata – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. – al pagamento di una somma di denaro a titolo di astreinte per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;
– condannare la medesima Amministrazione al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
- Occorre premettere che la sentenza in epigrafe, dopo aver acclarato che:
– la ricorrente è proprietaria delle particelle n. 765, 766, 771, 775, 776, 778 del fg. 6 e della particella n. 2458 del fg. 3;
– che le dette particelle sono effettivamente occupate dalla sede stradale;
– che la predetta occupazione è da riferirsi alla determinazione dirigenziale n. 135 del 6 agosto 2014 (avente ad oggetto l’approvazione una perizia di variante e di adeguamento inerente al progetto per l’ammodernamento e potenziamento della strada);
– che la procedura espropriativa non è stata mai portata a termine (in particolare, per mancanza di copertura finanziaria), benché le particelle in questione fossero incluse nel piano particellare di esproprio allegato (tavola 5.6) alla determinazione dirigenziale n. 135/2014;
ha concluso per l’accoglimento della domanda proposta, con obbligo del Comune di Taormina di:
- a) restituire alla parte ricorrente i terreni illegittimamente occupati, previa riduzione in pristino stato, provvedendo al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima;
- b) provvedere, in alternativa, all’acquisizione dell’immobile mediante valido titolo di acquisto (nelle forme opportune, quindi mediante atto di acquisto a seguito di accordo bonario con il proprietario) ovvero tramite la procedura disciplinata dall’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, con la corresponsione delle somme meglio ivi previste.
La sentenza de qua ha precisato che l’Amministrazione è tenuta a determinarsi circa la restituzione dell’area o la sua acquisizione ex art. 42-bis del d.P.R. 327/2001 (e che è nell’ambito di tale procedimento che deve essere accertato – nel contraddittorio – il valore di mercato dell’area).
E’ stato ulteriormente chiarito nella sentenza in epigrafe che in caso di applicazione del citato art. 42-bis del d.P.R. 327/2001, il Comune di Taormina avrebbe dovuto attenersi alla relativa disciplina, ma che ogni questione in ordine al quantum dovuto resta sottratta alla giurisdizione del Tribunale adito, mentre, in caso di restituzione delle aree illegittimamente occupate, avrebbe dovuto essere risarcito il danno da occupazione illegittima (che, in assenza di opposizione delle parti e in difetto della prova di diversi ulteriori profili di danno, può quantificarsi in via equitativa nell’interesse del 5% annuo sul valore di mercato del bene, in linea con il parametro ex art. 42-bis, comma 3, del d.P.R. 327/2001, oltre gli interessi legali).
Conclusivamente, la sentenza ha stabilito che l’Ente intimato avrebbe dovuto provvedere alla restituzione o all’acquisizione dell’immobile de quo, con le determinazioni conseguenti, entro il termine ivi stabilito, con regolazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
La parte ricorrente ha allegato – con l’atto introduttivo del giudizio – l’inottemperanza del Comune di Taormina intimato e ha comprovato il passaggio in giudicato della sentenza in epigrafe.
- Premesso quanto sopra, occorre osservare che il Comune di Taormina si trova in stato di dissesto (dichiarato con deliberazione consiliare n. 66 del 22 luglio 2021: cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 17 dicembre 2021, n. 3824).
- Il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e, per la restante parte, deve essere accolto nei sensi e nei limiti in appresso specificati.
4.1. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza, il ricorso per ottemperanza è generalmente ammissibile, anche in ipotesi di dissesto dell’Ente locale, ove l’Amministrazione debba, in forza del decisum, esercitare un “potere di natura discrezionale non riducibile alla mera liquidazione di crediti di natura patrimoniale derivanti o meno da titolo giudiziario” (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 22 maggio 2024, n. 3297; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 24 maggio 2023, n. 687); per contro, ove sia in contestazione l’obbligo di emanazione dell’atto amministrativo che contempli il titolo di spesa, la competenza amministrativa e contabile resterebbe saldamente ancorata in capo all’organo straordinario per il divieto generale di esecuzione individuale e in forza del principio della par condicio creditorum.
Tale conclusione non è contraddetta dalla sentenza Cons. Stato, Ad. Plen., 5 agosto 2020, n. 15, che si è pronunciata sulla questione relativa alla competenza all’emanazione dell’atto di acquisizione ex art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, mentre la vicenda in esame concerne l’ottemperanza rispetto ad un giudicato i cui effetti patrimoniali, di competenza dell’organismo di liquidazione stante lo stato di dissesto, sono solo conseguenziali alle scelte, tuttora da compiersi, in capo all’Ente locale.
Sulla base delle suesposte coordinate ermeneutiche il Collegio ritiene che il giudizio di ottemperanza, anche nei confronti di un Ente in dissesto, resti dunque ammissibile limitatamente alla coercizione di obblighi derivanti dal giudicato, che impongano l’esercizio di attività amministrativa, non riducibile alla mera liquidazione di un credito di natura pecuniaria, ovvero, come nel caso in esame, che impongano anzitutto obblighi di facere (l’obbligo di restituzione o, in alternativa, l’acquisizione dell’immobile mediante valido titolo di acquisto ovvero tramite la procedura disciplinata dall’art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327); ed invero, dalla sentenza ottemperanda non discende affatto vincolativamente l’obbligo di emanazione dell’atto di acquisizione sanante, piuttosto residuando in capo al Comune di Taormina intimato, sulla base della sentenza ottemperanda, un lato potere discrezionale di scelta tra la restituzione e l’acquisizione del suolo appreso illegittimamente; piuttosto l’organo straordinario sarà eventualmente competente solo all’esito della scelta discrezionale (restituzione o acquisizione) che il Comune di Taormina deve tuttora compiere e da cui dipendono anche la natura e l’entità delle conseguenti obbligazioni, di facere e di dare, queste ultime sole di competenza, anche amministrativa, della commissione di liquidazione (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 22 maggio 2024, n. 3297; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 11 dicembre 2023, n. 6820).
Occorre, peraltro, osservare che l’organo straordinario di liquidazione non esprime valutazioni caratterizzate da discrezionalità amministrativa ma mere valutazioni di ordine tecnico-contabile in sede di ricognizione della situazione debitoria dell’ente (cfr., ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. V, 18 marzo 2024, n. 997).
In conclusione, sul punto, non avendo il Comune di Taormina svolto l’attività che il giudicato imponeva, lo stesso deve ritenersi inottemperante alla sentenza epigrafata, cui deve dare seguito nel senso che, nel termine di giorni sessanta (60) – decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o dalla notificazione ove antecedente – è obbligato a decidere se provvedere alla restituzione ovvero all’acquisizione dell’immobile in questione, con le determinazioni conseguenti esposte nella sentenza ottemperanda, rimettendo all’esito, alla commissione straordinaria di liquidazione il seguito di competenza, quanto agli aspetti amministrativi e/o contabili.
4.2. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di sessanta (60) giorni ora visto il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta, individuandolo nel segretario generale del Comune di Messina, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Comune, che provvederà – in via sostitutiva – entro il termine di sessanta (60) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione comunale intimata.
Si fa riserva, ove si rendesse necessario l’intervento del commissario ad acta, di liquidare il relativo compenso, secondo la normativa vigente, a carico dell’Ente inottemperante e con segnalazione del conseguente danno all’erario.
Il compenso, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita parcella, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
Appare tuttavia opportuno precisare che “il potere dell’amministrazione e quello del commissario ad acta sono poteri concorrenti, di modo che ciascuno dei due soggetti può dare attuazione a quanto prescritto dalla sentenza passata in giudicato, o provvisoriamente esecutiva e non sospesa, o dall’ordinanza cautelare fintanto che l’altro soggetto non abbia concretamente provveduto” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 25 maggio 2021, n. 8).
4.3. Devono invece ritenersi insussistenti i presupposti di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., per accogliere la richiesta di fissazione della penalità di mora, posto che la sopra richiamata disposizione esclude l’applicazione della c.d. astreinte nel caso in cui la stessa debba ritenersi “manifestamente” iniqua ovvero sussistano ulteriori “ragioni ostative”, qui coincidenti con la non risalente formazione del titolo in epigrafe e con la peculiare condizione del Comune intimato.
4.4. Il ricorso deve invece essere ritenuto inammissibile nella parte in cui la deducente ha chiesto l’esecuzione della sentenza in epigrafe nella parte relativa alla condanna del Comune di Taormina al pagamento delle spese di lite (oltre accessori e contributo unificato): ed invero, per costante giurisprudenza, quanto all’applicazione dell’art. 248, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di “atti e fatti di gestione” pregressi alla dichiarazione di dissesto” e, nel caso di specie, la condanna al pagamento delle spese di lite (all’esito del giudizio iscritto al n. r.g. 3317/2012) rappresenta un’obbligazione che, “pur se stricto jure sort[a] in seguito”, appunto con la sentenza in epigrafe, trova la propria genesi in un fatto precedente, id est l’occupazione delle particelle risalente al 2014 (arg. ex Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 21 aprile 2022, n. 506).
- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e per la restante parte lo accoglie, nei sensi e nei limiti in motivazione, e per l’effetto:
– ordina al Comune di Taormina di dare esecuzione, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza – al titolo in epigrafe nei termini sopra specificati;
– per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il segretario generale del Comune di Messina, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Comune, affinché provveda in via sostitutiva nei termini sopra specificati.
Condanna il Comune di Taormina al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (€. mille/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Emiliano Luca, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Presidente FF, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
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IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
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Giovanni Giuseppe Antonio Dato |
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IL SEGRETARIO