Il TAR per l’Emilia-Romagna, nella sentenza avente ad oggetto il ricorso in esame, ha dichiarato inammissibile l’azione promossa dal ricorrente, in quanto priva di interesse attuale e concreto. Il ricorrente contestava il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione giudicatrice in merito alla prova orale del concorso pubblico per l’assunzione di due “Istruttori di vigilanza”. Tuttavia, egli non ha contestato né l’ammissione né i punteggi ottenuti dai candidati vincitori, né ha fornito elementi probatori che dimostrassero la possibilità di un collocamento in graduatoria utile, limitandosi a lamentare vizi nella valutazione della propria prova. La giurisprudenza amministrativa, come consolidato dall’orientamento del Consiglio di Stato e da recenti pronunce del T.A.R., sottolinea l’onere del ricorrente di dimostrare un interesse concreto al ricorso, esigendo la cosiddetta “prova di resistenza”, che nel caso in esame non è stata fornita. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 271 del 2019, evidenzia l’importanza dell’interesse sostanziale al bene della vita, principio ribadito nella pronuncia del T.A.R. Emilia-Romagna, per cui il ricorso, per la sua natura astratta e non supportata da adeguati elementi di prova, è stato ritenuto inammissibile.

Pubblicato il 24/09/2024

  1. 00612/2024 REG.PROV.COLL.
  2. 01006/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c. p. a.;
sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Samuele Miedico, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via V. Gioberti n. 50;

contro

Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Grasso, Alessia Trenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Sassuolo, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensiva

del giudizio di non idoneità alla prova orale alla “selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 2 (due) posti a tempo pieno e indeterminato al profilo professionale di “Istruttore di vigilanza” – da assegnare al Settore IV Corpo di Polizia Locale del Comune di Sassuolo”, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso in particolare:

  • i verbali inerenti alle attività svolte dalla Commissione giudicatrice in occasione della valutazione delle prove orali dei candidati ed in specie del ricorrente;
  • il verbale -OMISSIS- del -OMISSIS- nella parte in cui definisce la tipologia ed i criteri di valutazione della prova scritta e della prova orale;
  • il verbale -OMISSIS- del -OMISSIS- nella parte in cui la Commissione ha provveduto a formare la graduatoria finale di merito omettendo il nominativo del ricorrente;
  • la relazione resa dalla dott.ssa -OMISSIS- avente ad oggetto “relazione di non idoneità -OMISSIS-”;
  • la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali pregiudievoli, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso del ricorrente;
  • la graduatoria finale di merito, approvata e pubblicata in data -OMISSIS-, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente;
  • eventuali e non noti elenchi di candidati idonei e/o non idonei, nonché, per quanto occorrer possa, eventuali schede di valutazione individuali di estremi ignoti se ed in quanto redatte da parte della Commissione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2024 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c. p. a. in merito alla decisione della controversia con sentenza in forma semplificata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.-Con il ricorso in esame l’odierno ricorrente ha impugnato gli atti del concorso pubblico per esami indetto dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per la copertura di n. 2 (due) posti a tempo pieno e indeterminato al profilo professionale di “Istruttore di vigilanza” da assegnare al Settore IV Corpo di Polizia Locale del Comune di Sassuolo.

In particolare ha lamentato l’illegittimità del mancato superamento della prova orale sostenuta in data 28 maggio 2024 avendo conseguito il punteggio di 18/30 inferiore alla soglia di 21/30 richiesta.

A sostegno del gravame ha dedotto motivi così riassumibili:

I)VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E SS. DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 7 E SS. 5 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 24 E 97 COST.; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO: in considerazione della genericità dei criteri stabiliti dalla Commissione il voto alfanumerico espresso per la prova orale sarebbe del tutto insufficiente e non consentirebbe la ricostruzione dell’iter logico seguito dalla Commissione stessa;

  1. II) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 e ss. DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DELLA PROCEDURA; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 7 E SS. DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990; VIOLAZIONE ARTT. 3, 24 E 97 COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO: non sarebbe possibile comprendere se il giudizio espresso dalla psicologa del lavoro sia stato o meno rilevante ai fini dell’esclusione dal concorso, giudizio peraltro formalizzato soltanto in seguito all’istanza di accesso formulata dal ricorrente ed a distanza di due settimane dalla prova orale. Ha altresì richiesto l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati.

Si è costituita in giudizio l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico eccependo l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse non avendo fornito parte ricorrente la c.d. prova di resistenza non deducendo censure dirette all’ottenimento della vincita della selezione. Nel merito ha poi evidenziato l’infondatezza di entrambi i motivi di ricorso.

Alla camera di consiglio del 18 settembre 2024 è stata data comunicazione al difensore dell’Unione della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

DIRITTO

1.-E’ materia del contendere la legittimità del mancato superamento da parte dell’odierno ricorrente della prova orale del concorso pubblico indetto dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per la copertura di n. 2 (due) posti a tempo pieno e indeterminato al profilo professionale di “Istruttore di vigilanza” da assegnare al Settore IV Corpo di Polizia Locale del Comune di Sassuolo.

2.- Lamenta parte ricorrente esclusivamente doglianze inerenti il giudizio espresso dalla Commissione circa la propria prova orale sostenuta senza invero contestare l’ammissione e/o il punteggio rispettivamente conseguito dai due vincitori, i quali potrebbero anche all’esito dell’eventuale accoglimento del gravame rimanere nella medesima posizione della graduatoria. Ne consegue, come evidenziato dalla difesa dell’Amministrazione, che l’interesse azionato consiste in definitiva nel conseguimento della mera idoneità al concorso.

  1. – In “limine litis” va evidenziata la non necessità ex art. 49 c.p.a. di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati che risultano idonei risultando il ricorso – già notificato ad almeno un controinteressato come è incontestato – inammissibile per carenza di interesse.

4.- Per costante orientamento giurisprudenziale, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi – ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso – dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine alla) possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata; invero, il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l’onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestarla, non potendo egli far valere, quale “defensor legitimitatis”, un astratto interesse dell’ordinamento a una corretta formulazione della graduatoria, se non comporta per lui alcun apprezzabile risultato concreto (ex plurimis T.A.R. Sicilia Catania sez. I, 11 marzo 2024, -OMISSIS-57; T.A.R. Lazio Roma sez. III, 5 aprile 2023, n. 5765; Consiglio di Stato sez. VI, 9 gennaio 2023, n. 219).

5.- L’onere di fornire la prova di resistenza non sussiste soltanto quando i vizi dedotti siano diretti a conseguire l’annullamento totale o parziale della procedura ovvero ove parte ricorrente lamenti la lesione dell’interesse strumentale all’intera rinnovazione della procedura affetta da vizi idonei a determinarne la radicale illegittimità (ex plurimis T.A.R. Sicilia Catania sez. I, 11 marzo 2024, -OMISSIS-57; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 20 novembre 2017, n.1780).

A ciò invero può aggiungersi l’onere a carico del ricorrente di fornire comunque prova del collegamento dell’interesse strumentale azionato con l’utilità finale ovvero elementi a supporto in chiave prognostica della probabilità di vincita della selezione in ipotesi di riesercizio del potere, secondo una nozione di interesse legittimo strumentale invero non pacifica ma da ultimo autorevolmente avallata dalla stessa Corte Costituzionale (sent. 13 dicembre 2019, n. 271) oltre che dalla più recente giurisprudenza anche dell’adito Tribunale (T.A.R. Emilia – Romagna, Bologna sez. I, 28 gennaio 2021, n. 72; cfr. T.A.R. Lazio Roma sez. III, 2 marzo 2018, n. 2399; T.A.R. Veneto sez. I, 15 febbraio 2019, n. 207; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 12 gennaio 2017, n. 494; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 23 aprile 2015, -OMISSIS-011; Consiglio di Stato, sez. III, 5 febbraio 2014 n. 571; id. sez. III, 1 settembre 2014 n. 4449; Consiglio di Stato, sez. III , 22 giugno 2018, n. 3861; T.A.R., Piemonte, sez. I, 25 gennaio 2018; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 15 gennaio 2020, n. 22) ponendo gli artt. 24, 103 e 113 Cost. al centro della giurisdizione amministrativa l’interesse sostanziale al bene della vita (vedi ancora Corte Costituzionale sent. 13 dicembre 2019, n. 271).

6.- Tanto premesso nel caso di specie parte ricorrente lamenta esclusivamente vizi inerenti la valutazione della propria prova orale senza in alcun modo contestare l’ammissione dei vincitori e/o il punteggio da loro conseguito né tantomeno dedurre vizi idonei a determinare l’annullamento dell’intera selezione, non essendo sufficiente a radicare l’ammissibilità del gravame l’interesse a conseguire la mera idoneità al concorso.

7.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa la particolarità della materia trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Carpentieri, Presidente

Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore

Alessio Falferi, Consigliere

 

 

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Paolo Amovilli

Paolo Carpentieri

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO