La legge 9 agosto 2024, n. 114, meglio nota come “Riforma Nordio”, introduce significative modifiche in materia di diritto penale, procedura penale e ordinamento giudiziario. Tra le novità più rilevanti, che qui brevemente richiamiamo, vi è l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 del codice penale, e la modifica dell’art. 346-bis c.p., che disciplina il reato di traffico di influenze illecite, con l’obiettivo di rendere più chiara e restrittiva la normativa in merito, evitando interpretazioni eccessivamente estensive che avrebbero potuto colpire condotte al limite della legalità, senza tuttavia scoraggiare il contrasto ai fenomeni corruttivi.
Dal punto di vista processuale, la riforma introduce una serie di modifiche volte a rafforzare le garanzie difensive. In particolare, estende il divieto di acquisizione delle comunicazioni tra l’imputato e il proprio difensore, prevedendo la cessazione immediata delle intercettazioni quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientrano tra quelle coperte da segreto professionale. Ciò va a rafforzare il principio dell’inviolabilità del rapporto fiduciario tra imputato e difensore, confermando un orientamento già presente nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che ha più volte sottolineato l’importanza di tutelare la riservatezza del rapporto legale.
Un altro aspetto importante riguarda il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, se non riprodotto in atti giudiziari o utilizzato in dibattimento. Questa disposizione mira a contrastare il fenomeno della cosiddetta “giustizia mediatica”, ossia l’uso delle intercettazioni a fini giornalistici o politici, con il rischio di anticipare giudizi di colpevolezza o innocenza prima ancora che il processo giunga a conclusione. La legge introduce anche specifiche tutele per soggetti terzi non coinvolti nel procedimento, imponendo al Pubblico Ministero di stralciare dai verbali espressioni lesive della reputazione o contenenti dati sensibili di tali soggetti.
In materia di misure cautelari, la riforma introduce l’obbligatorietà dell’interrogatorio preventivo, documentato integralmente attraverso registrazioni audiovisive o fonografiche. Ciò è in linea con l’evoluzione del diritto penale moderno, che mira a garantire una maggiore trasparenza e controllo sulle fasi preliminari delle indagini, riducendo i margini di errore o abuso. Particolarmente significativa è la decisione di rendere collegiale la composizione del giudice per l’applicazione della custodia cautelare in carcere durante le indagini preliminari, una modifica che entrerà in vigore nel 2026. Questa scelta rappresenta un tentativo di bilanciare l’importante potere decisionale nelle fasi iniziali del procedimento, riducendo il rischio che decisioni così rilevanti siano affidate a un singolo giudice.
Infine, sul fronte dei poteri del Pubblico Ministero, la riforma limita la possibilità di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per i reati minori, come quelli soggetti a citazione diretta davanti al giudice monocratico (art. 550, c.p.p.). Tra i reati interessati vi sono, ad esempio, la violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e l’oltraggio a un magistrato in udienza. Questa misura riduce il carico di lavoro dei tribunali e, allo stesso tempo, rafforza l’efficacia delle decisioni di primo grado.
FOCUS: Novità in materia di interrogatorio preventivo e applicazione delle misure cautelari.
In questa sede, si vuole in particolare far riferimento all’interrogatorio preventivo, strumento volto a realizzare una verifica anticipata che, nel rispetto delle garanzie individuali, potrebbe prevenire l’applicazione di provvedimenti restrittivi non conformi ai principi di adeguatezza e proporzionalità/adeguatezza, considerando il carcere come extrema ratio. Vediamo nel concreto come funziona il nuovo meccanismo.
La riforma ha apportato modifiche significative alla disciplina della custodia cautelare, prevedendo la collegialità nelle decisioni e un incremento dell’organico dei magistrati, con l’introduzione dell’interrogatorio preventivo. Questa modifica normativa, che integra l’art. 291 c.p.p., introduce un contraddittorio anticipato prima dell’adozione di una misura cautelare personale, mirante a bilanciare le esigenze di difesa sociale e le garanzie individuali dell’imputato.
La finalità dell’interrogatorio pre-misura è quella di offrire una tutela maggiore all’indagato, permettendo l’esposizione delle proprie ragioni prima dell’adozione di misure restrittive, con la speranza di ridurre il numero di impugnazioni attraverso una maggiore considerazione delle prospettazioni difensive.
L’art. 291, comma 1-quater, c.p.p., prevede che, prima di disporre una misura cautelare, il giudice debba procedere all’interrogatorio della persona sottoposta a indagini, applicando le regole ordinarie previste per l’interrogatorio dagli artt. 64 e 65 c.p.p. Tuttavia, questa norma si applica solo se la misura è necessaria per prevenire ulteriori reati, secondo quanto stabilito dall’art. 274, lett. c), c.p.p. Le deroghe riguardano specificamente delitti gravi, quali quelli di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., o gravi delitti compiuti con armi. In tali casi, la necessità di intervento cautelare si giustifica per l’urgenza, e il contraddittorio seguirebbe le regole precedenti.
La riforma introduce norme specifiche riguardo alla convocazione dell’indagato, stabilendo che l’invito a presentarsi per l’interrogatorio deve essere comunicato almeno cinque giorni prima, salvo motivi di urgenza. Il giudice può decidere sulla misura cautelare in assenza dell’interrogatorio, qualora l’indagato non si presenti senza giustificazione o non possa essere rintracciato, allargando i criteri di ricerca anche ai luoghi di detenzione.
L’invito deve contenere dettagli essenziali come generalità, luogo e data dell’interrogatorio, e una descrizione sommaria del fatto, oltre ad avvisi relativi ai diritti dell’indagato, inclusa la possibilità di nominare un difensore di fiducia e accedere a programmi di giustizia riparativa. La riforma pone l’accento sull’importanza della conoscenza degli atti da parte dell’indagato, un diritto che deve essere garantito per un’effettiva tutela della difesa.
È stabilito inoltre che, nel caso di custodia cautelare in carcere, l’interrogatorio debba essere condotto dal presidente del collegio o da un delegato, riflettendo il nuovo assetto collegiale della decisione. Inoltre, è prevista la documentazione integrale dell’interrogatorio tramite riproduzione audiovisiva, con obbligo di trascrizione solo su richiesta delle parti. L’ordinanza cautelare deve contenere una valutazione degli elementi esposti dall’indagato durante l’interrogatorio, a pena di nullità.
La riforma esclude la possibilità di un contraddittorio successivo all’adozione della misura, prevedendo che l’interrogatorio di garanzia avvenga solo se non è già stato effettuato il contraddittorio preventivo. Infine, viene ribadito che le dichiarazioni rese nell’interrogatorio preventivo devono essere trasmesse al Tribunale per l’eventuale riesame.