Nella sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia, sezione I, del 19 settembre 2024, n. 291, il Collegio ha ribadito che, nel bilanciamento tra i principi del favor partecipationis e della par condicio nelle procedure concorsuali, il principio di parità di trattamento tra i concorrenti prevale generalmente su quello della massima partecipazione, salvo casi eccezionali. Tale prevalenza è giustificata dall’esigenza di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, specie quando la lex specialis di gara presenta disposizioni chiare e intellegibili, come nel caso in esame, dove la mancata visione dei prodotti proposti costituiva motivo legittimo di esclusione. Il Collegio ha altresì richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’interpretazione degli atti di gara deve seguire criteri letterali, evitando estensioni analogiche che potrebbero compromettere l’affidamento e la parità dei partecipanti. L’autovincolo assunto dall’amministrazione attraverso le regole stabilite nel bando deve essere rigorosamente rispettato, a pena di illegittimità delle successive determinazioni, garantendo così la corretta applicazione dei principi di imparzialità e trasparenza nel procedimento amministrativo.

Pubblicato il 19/09/2024

  1. 00291/2024 REG.PROV.COLL.
  2. 00266/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 266 del 2024, proposto da
– OMISSIS -, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG  – OMISSIS -,  – OMISSIS -, rappresentata e difesa dall’avvocato Daniele Turco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Campisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Antonella Stella in Trieste, via Guido Zanetti 8;

nei confronti

Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione cautelare

  1. a) della nota dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute prot. n.  – OMISSIS – del 28.06.2024, mediante la quale è stata comunicata ad  – OMISSIS – l’esclusione dalla “Gara a procedura aperta per l’affidamento della stipula di una convenzione per la fornitura di letti elettrici per Intensità di Cura Intermedia e letti bariatrici per l’attrezzaggio del Nuovo Ospedale di Pordenone dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) acquisibili anche mediante utilizzo di fondi di Finanziamento PNRR/PCN – MISSIONE 6 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1 – Digitalizzazione – Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in essere” ex art. 2, DL 34/2020)”, per entrambi i lotti di gara;
  2. b) della nota dell’ARCS prot. n. 30699 del 26.07.2024;
  3. c) di tutti i verbali di gara, non cogniti e per i quali si fa espressa riserva di motivi aggiunti;
  4. d) del provvedimento di aggiudicazione, ove adottato, non cognito e per il quale si fa espressa riserva di motivi aggiunti;
  5. e) per quanto occorrer possa e nei limiti del ricorso, della clausola prevista all’art. 8 del Capitolato tecnico, che prevede l’esclusione dalla gara in caso di mancata visione dei prodotti;
  6. f) per quanto occorrer possa e nei limiti del ricorso, del Disciplinare di gara e del Capitolato tecnico;
  7. g) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni;

per la dichiarazione di inefficacia

dei contratti ove medio tempore stipulati

nonché per il risarcimento

dei danni patiti e patiendi derivanti dalle illegittime condotte dell’Amministrazione

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2024 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Con ricorso notificato e depositato in data 27 luglio 2024, la società  – OMISSIS – ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, anche in via interinale e provvisoria inaudita altera parte, degli atti e provvedimenti in epigrafe compiutamente indicati, tra cui, in particolare, l’atto in data 28 giugno 2024 con cui l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute le ha comunicato l’esclusione dalla “Gara a procedura aperta per l’affidamento della stipula di una convenzione per la fornitura di letti elettrici per Intensità di Cura Intermedia e letti bariatrici per l’attrezzaggio del Nuovo Ospedale di Pordenone dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) acquisibili anche mediante utilizzo di fondi di Finanziamento PNRR/PCN – MISSIONE 6 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1 – Digitalizzazione – Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in essere” ex art. 2, DL 34/2020)”, per entrambi i lotti, a causa della mancata presentazione alla prova pratica dell’apparecchiatura offerta alla data e nel luogo fissati, come comunicati tramite la piattaforma Eappalti con note del 4 giugno 2024.

1.1. Ha chiesto, inoltre, la declaratoria di inefficacia dei contratti ove medio tempore stipulati, nonché il risarcimento dei danni asseritamente patiti e patiendi a causa dell’illegittimità provvedimentale contestata.

1.2. Il ricorso è affidato ad unico articolato motivo di diritto, così rubricato: “Violazione e falsa applicazione dei principi del risultato, della fiducia, di buona fede e di tutela dell’affidamento di cui rispettivamente agli artt. 1, 2, 5 del d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione di cui all’art. 10 del d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per carenza della motivazione. Difetto dei presupposti, violazione del giusto procedimento. Sviamento di potere”.

  1. L’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute ha sospeso la procedura fino alla prima camera di consiglio utile per la decisione collegiale in ordine alla domanda cautelare ex adverso proposta ex art. 55 c.p.a., in attuazione di una delle due misure cautelari monocratiche alternative che il Presidente di questo Tribunale ha ritenuto utili ad evitare il perpetrarsi del danno grave ed irreparabile allegato dalla ricorrente a sostegno dell’istanza ex art. 56 c.p.a. (decreto presidenziale n. 59/2024), rimettendone, per l’appunto, la scelta alla stazione appaltante stessa.
  2. L’Azienda si è costituita, in ogni caso, in giudizio in resistenza al ricorso, contestandone la fondatezza e concludendo per la sua reiezione e per quella della preliminare istanza incidentale di sospensione degli atti e provvedimenti gravati.
  3. La società ricorrente ha dimesso memoria a confutazione degli avversi assunti difensivi.
  4. L’affare è stato chiamato e discusso come da sintesi a verbale all’udienza camerale del 12 settembre 2024, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare. E’ stato, quindi, introitato per la decisione.
  5. Il Collegio ritiene, in primo luogo, che sussistono i presupposti di legge per definire il giudizio in esito alla presente fase cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 120, comma 6, e 60 del c.p.a., come rappresentato alle parti nel corso dell’odierna udienza camerale, atteso che la causa è matura per la decisione in base agli atti sin qui dimessi dalle parti stesse.
  6. Il ricorso è destituito di fondatezza.
  7. Il Collegio non ignora che, in base ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, su cui fanno leva le deduzioni difensive della società ricorrente, “la campionatura (…) non costituisce un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell’offerta tecnica documentale, essendo destinata a comprovare, con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti, appunto, campioni, la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti”; in altre parole, “la campionatura non coincide con l’offerta tecnica, il cui contenuto è analiticamente indicato dal disciplinare di gara (mediante la previsione dell’obbligo di produrre la scheda-tipo informativa, la scheda tecnica ecc.), ma rappresenta concretamente (e non nella sua raffigurazione tecnico-descrittiva) il prodotto offerto” (Cons. Stato, sez. III, 4 agosto 2022, n. 6827; in termini Cons. Stato, sez. III, 15 marzo 2021, n. 2243; id., 5 maggio 2017, n. 2076).

8.1. E’, pur tuttavia, dell’avviso che i contenuti essenziali della lex specialis e il concreto atteggiarsi della procedura di gara che qui viene in rilievo inducono a ritenere che la stazione appaltante abbia inserito la campionatura tra gli elementi sostanziali e qualificanti l’offerta tecnica da valutare per l’attribuzione dei relativi punteggi, e non abbia assegnato alla presentazione dei campioni una semplice “funzione dimostrativa, assumendo lo scopo di consentire l’apprezzamento, dal vivo, dei prodotti presentati (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 11 agosto 2017, n. 3996; sez. III, 3 luglio 2017, n. 3246)”.

8.1.1. Il seggio di gara era tenuto, infatti, ad esaminare le offerte, valutando anche i campioni, dai quali doveva emergere la conformità alle richieste della stazione appaltante e per i quali era prevista l’attribuzione di un punteggio specifico.

8.1.2. In tal senso depongono, invero, inequivocabilmente le disposizioni di cui agli artt. e 18.1 del Disciplinare di gara e 8 del Capitolato speciale d’appalto (all. 003-B- fascicolo doc. ARCS, pagg. da 30 a 37 e pag. 69, laddove, tanto con riguardo al lotto n. 1 che al lotto n. 2:

– includono espressamente la “prova pratica” tra i criteri discrezionali di valutazione dell’offerta tecnica, idonea, peraltro, ad attribuire la più parte dei punti riservati all’offerta stessa (lotto n. 1: 39 punti su 70, rispetto ai 22 punti riservati alla valutazione delle “caratteristiche tecniche” e ai 9 punti riservati a quella dei “servizi”; lotto n. 2: 41 punti su 70, rispetto ai 20 punti riservati alla valutazione delle “caratteristiche tecniche” e ai 9 punti riservati a quella dei “servizi”), stabilendo, addirittura, che sia l’esito di tale prova a decretare la possibilità per gli operatori economici di proseguire la gara, in base alla previsione di una cd. soglia di sbarramento, pari a 24 punti per il lotto n. 1 e a 25 punti per il lotto n. 2;

“Al fine di effettuare un’adeguata valutazione delle attrezzature offerte ed in particolare la loro rispondenza alle specifiche esigenze degli utilizzatori verrà richiesta una prova pratica o una visione secondo modalità che saranno successivamente indicate a mezzo comunicazione scritta. La prova pratica sarà effettuata presso una Struttura Operativa di ASFO. I concorrenti dovranno presentarsi nel giorno e luogo fissati in possesso delle apparecchiature e degli accessori e di tutti i materiali in quantità congrua ai fini di una completa valutazione delle apparecchiature. (…) Nel corso della visione la Commissione potrà richiedere la misura dei parametri caratteristici dell’apparecchiatura e la visione dei manuali d’uso, dei manuali di service e degli schemi elettrici, elettronici e meccanici, delle liste delle parti componenti e degli eventuali tools diagnostici. (…) La mancata visione dei prodotti proposti, qualora richiesta dall’amministrazione, determinerà l’automatica esclusione dalla gara”.

8.2. Ad avviso del Collegio s’appalesa, dunque, mutuabile quanto recentemente affermato dal Consiglio di Stato in relazione ad una procedura di gara analogamente strutturata ovvero che la valutazione dei campioni deve ritenersi “consustanziale all’attività di esame delle offerte tecniche e di attribuzione dei relativi punteggi” (Cons. Stato, sez. III, 7 febbraio 2024, n. 1238), pena, per l’appunto, lo svilimento e lo svuotamento della disposizione di cui al citato art. 18.1 del Disciplinare, che prevede l’assegnazione di un punteggio qualificante.

8.3. Sotto tale profilo, è, dunque, scevra da censure la decisione della s.a. di escludere l’odierna ricorrente a causa della mancata presentazione alle prove pratiche fissate per i due lotti di gara per il giorno 19 giugno 2024 presso il presidio ospedaliero di Pordenone “Santa Maria degli Angeli “, ove avrebbe dovuto portare in visione i prodotti offerti e per le quali era stata ritualmente convocata con comunicazioni inviatele tramite la piattaforma Eappalti in data 4 giugno 2024, prot. n. 22939 e prot. n. 22940, dovendosi ritenere che la s.a. ha fatto buon governo delle disposizioni della lex specialis, a tutela della par condicio dei concorrenti.

8.3.1. A tale ultimo riguardo, non può, infatti, trascurarsi di considerare che i criteri motivazionali dettati dalla lex specialis stessa per la valutazione della prova pratica (art. 18.1 Disciplinare), laddove prevedono di valutare con maggior riguardo le proposte che presenteranno “le migliori caratteristiche” ovvero la presenza di “altre caratteristiche migliorative significativamente interessanti” evocano, al pari degli altri criteri discrezionali previsti per la valutazione dell’offerta tecnica, l’esigenza della necessaria contestualità temporale della valutazione delle offerte e dell’attribuzione del coefficiente numerico di cui all’art. 18.2, in quanto funzionale ad assicurare concreta ed effettiva trasparenza, imparzialità valutativa, omogeneità di giudizio e, per l’appunto, par condicio delle offerte in gara.

8.3.2. La Stazione appaltante non avrebbe, pertanto, potuto in alcun modo privilegiare il principio del favor partecipationis, ostandovi il tenore delle richiamate disposizioni del Capitolato, in primo luogo, e poi anche del Disciplinare, per nulla ambigue nel loro significato, pena la violazione del principio della tassativa interpretazione delle clausole del bando e della par condicio competitorum.

Difatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, «l’interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando, soggiace alle stesse regole dettate dall’art. 1362 e ss. c.c. per l’interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, perché gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative (così, tra le tante, Cons. Stato, V, 13 gennaio 2014 n. 72); con la conseguenza che “la dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori e preclude ogni estensione analogica intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare l’affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l’esigenza della più ampia partecipazione(cfr. Cons. Stato, V, 15 luglio 2013, n. 3811; 12 settembre 2017, n. 4307)» (Cons. Stato, sez. III, 25 novembre 2021, n. 7891; id., 4 aprile 2023, n. 3454; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 26 ottobre 2023, n. 2503; id., 4 luglio 2022, n. 1568).

Del resto, a fronte di un preciso dettato della lex specialis della procedura, non può che applicarsi il principio secondo il quale allorquando “l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell’autovincolo determina l’illegittimità delle successive determinazioni (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502). L’autovincolo, com’è noto, costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità, che l’amministrazione pone a se medesima in forza di una determinazione frutto dello stesso potere che si appresta ad esercitare, e che si traduce nell’individuazione anticipata di criteri e modalità, in guisa da evitare che la complessità e rilevanza degli interessi possa, in fase decisionale, complice l’ampia e impregiudicata discrezionalità, favorire in executivis l’utilizzo di criteri decisionali non imparziali. La garanzia dell’autovincolo, nelle procedure concorsuali, è fondamentalmente finalizzata alla par condicio …” (Cons. Stato, sez. III, 15 febbraio 2022, n. 1120; in termini, Cons. Stato, sez. VI, 25 ottobre 2023, n. 9219; id., 2 marzo 2021, n. 1788; sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1322; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 13 giugno 2023, n. 1475; id., 27 febbraio 2023, n. 494; ANAC, delibera 15 marzo 2023, n. 100).

8.4. Senza trascurare, in ogni caso, di considerare che, nel bilanciamento tra i principi del favor partecipationis e della par condicio, il primo è da considerarsi recessivo rispetto al secondo, salvo eccezioni, nella specie non ricorrenti (cfr., in argomento, Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2020, n. 2545; sez. V, 29 aprile 2019, n. 2720; sez. IV, 14 marzo 2016, n. 1015; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 6 luglio 2023, n. 4072; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 2 maggio 2023, n. 1039; id., 19 dicembre 2022, n. 2771; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 1° settembre 2020, n. 3709). Come rilevato dalla giurisprudenza, “solo nell’ipotesi – non ravvisabile nella presente fattispecie – in cui il dato testuale presenti ambiguità, l’interprete dovrà prescegliere il significato più favorevole al concorrente (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 17 maggio 2023, n. 4925; id., 29 novembre 2022, n. 10491; id., 4 ottobre 2022, n. 8481; Sez. III, 9 dicembre 2022, n. 10801; id., 15 febbraio 2021, n. 1322; id., 24 novembre 2020, n. 7345; Sez. VI, 6 marzo 2018, n. 1447)” (Cons. Stato, sez. VII, 14 settembre 2023, n. 8316).

8.5. Analogamente recessivi rispetto all’esigenza (ineludibile) di assicurare la par condicio tra i ricorrenti devono, inoltre, ritenersi il principio del risultato e quello correlato della fiducia, parimenti invocati dalla società ricorrente, atteso che, nel caso specifico, non vi era alcuna regola del caso concreto da individuare, essendo chiara e di agevole intellegibilità quella dettata dalla lex specialis, peraltro non inficiata da illegittimità come ritenuto dalla ricorrente, atteso che – come già dianzi evidenziato – la visione dei prodotti proposti costituisce elemento costitutivo e parte integrante dell’offerta tecnica e l’introduzione della norma che sanziona con l’esclusione la loro mancata visione (nei sensi precisati nella norma stessa ovvero mediante partecipazione alla fissata prova pratica) costituisce espressione non irragionevole e/o illogica della discrezionalità che compete alla s.a., in quanto coerente con la strutturazione della specifica procedura di gara, proporzionata all’oggetto del contratto e funzionale alla migliore soddisfazione dell’interesse pubblico, che, nel caso che occupa, passa necessariamente attraverso la visione, l’apprezzamento e la valutazione delle attrezzature oggetto di fornitura.

8.6. Non vi era, dunque, alcuno spazio per l’attivazione del soccorso istruttorio invocato dalla società ricorrente in sede amministrativa e della cui asserita violazione la medesima si è qui lamentata.

8.7. A tale specifico riguardo, non può, peraltro, nemmeno trascurarsi di considerare che nel mentre la s.a. appaltante – allorché ha ricevuto la mail in data 19 giugno 2024, con cui la società  – OMISSIS – le rappresentava di non aver potuto partecipare alla prova pratica “in quanto per problemi tecnici” non aveva ricevuto la convocazione e, pertanto, non aveva potuto “accedere al messaggio” inviatole (all. 005-D – fascicolo doc. ARCS) – si è prontamente attivata per verificare che il disguido occorso non dipendesse dall’invio della convocazione e, come evidenziato nell’atto di esclusione, l’ha potuto escludere in base alle risultanze della verifica tecnica esperita dal suo provider (Insiel FVG), “il quale ha confermato la ricezione della Pec all’indirizzo  – OMISSIS -. – OMISSIS -@pec.it relativa alla convocazione della prova per il lotto 1 e per il lotto 2”, fornendo idonea documentazione probatoria (all. 006-E – fascicolo doc. cit.), l’odierna ricorrente si è limitata meramente ad affermare di avere patito un malfunzionamento del provider di posta elettronica, ma non ha in alcun modo documentato tale circostanza, nemmeno nella presente sede giurisdizionale.

8.7.1. Non essendo, dunque, dato sapere né l’entità, né l’effettiva durata del malfunzionamento in questione, che, a suo dire, le avrebbe precluso di prendere tempestivamente visione delle convocazioni inviatele dalla s.a. e, conseguentemente, di partecipare alla prova pratica, deve ritenersi insussistente l’invocata involontarietà della mancata partecipazione ovvero insussistenti, anche per tale semplice ragione, i presupposti per la scusabilità della condotta della ricorrente, non essendo, peraltro, assolutamente neutra nemmeno la circostanza che l’odierna ricorrente si è avveduta del mancato ricevimento della convocazione appena 15 giorni dopo il suo invio (e recapito) alla sua casella di posta elettronica. Devesi, pertanto, ritenere, per converso, operante il principio di auto-responsabilità incombente su tutti gli operatori economici, derivandone che le conseguenze del malfunzionamento, dipese dalla negligenza, imprudenza o disattenzione del singolo operatore, devono rimanere ad esso imputabili (imputet sibi) (in termini Tar Piemonte, sez. I, 4 luglio 2022, n. 616).

In giurisprudenza è stato, infatti, condivisibilmente osservato che “i partecipanti a una gara pubblica sono, per loro natura, operatori professionali. E rispetto a questa categoria di soggetti, la trasmissione di note mediante l’inserimento in un’apposita area dedicata, nell’ambito del sistema informatico di gestione della procedura, deve ritenersi una modalità di comunicazione del tutto adeguata e idonea a consentire la piena e tempestiva conoscenza degli atti da parte del concorrente. L’operatore professionale è, infatti, certamente in grado di monitorare il sistema, al fine di prendere conoscenza delle comunicazioni ivi inserite. E ciò – deve aggiungersi – tanto più laddove si tratti di un soggetto che si candidi ad assumere commesse di elevato valore economico, come nel caso oggetto del presente giudizio, poiché la partecipazione a gare di tale rilevanza non può che presupporre una solida organizzazione aziendale, capace di assicurare la pronta ed efficace interazione con la stazione appaltante, secondo le modalità espressamente stabilite dalla lex specialis di gara” (T.A.R. Lazio, sez. II, 09/08/2019, n. 10499).

8.7.2. Senza trascurare, infine, di considerare che l’art. 1.1 del Disciplinare di gara stabilisce, comunque, espressamente che «(…) L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da: – difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; – utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte” reperibile all’area pubblica della piattaforma. (…)».

  1. In definitiva, gli atti e i provvedimenti gravati sfuggono alle censure dedotte da parte ricorrente.

9.1. Il ricorso va, pertanto, respinto.

  1. Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite, in ragione della sostanziale novità della questione principale portata all’attenzione del Collegio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa per intero tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Modica de Mohac, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore

Daniele Busico, Primo Referendario

 

 

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Manuela Sinigoi

Carlo Modica de Mohac

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO